Ordinanza n. 43/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/03/2001 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 68legge 488/1999
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68 della legge
23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato), promosso con ordinanza emessa il
3 luglio 2000 dal giudice di pace di Verona nel procedimento civile
tra Malesani Roberto contro il Prefetto di Verona, iscritta al n. 546
del registro ordinanza 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 41, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 2000 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che il giudice di pace di Verona, nel corso di un
procedimento civile, nel quale - secondo le deduzioni della difesa
dello Stato in questa sede - si controverteva sui poteri degli
ausiliari del traffico in materia di accertamento di violazioni al
codice della strada, promosso contro il Prefetto della Provincia di
Verona, aderendo alla richiesta di parte, peraltro priva di qualsiasi
specificazione al di fuori della norma denunciata, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato);
che il giudice a quo ha genericamente affermato, senza alcuna
motivazione, il "contrasto con l'art. 97 della Costituzione" e la non
manifesta infondatezza della questione sollevata, oltre alla
rilevanza della stessa nel giudizio a quo, limitandosi ad osservare
che questo non poteva essere definito indipendentemente dalla
risoluzione della questione sollevata, senza indicare neppure
l'oggetto del giudizio.
Considerato che l'ordinanza di rimessione non indica né
l'oggetto né i termini della controversia in corso e non contiene
alcuna specifica indicazione sulla rilevanza della questione
sollevata ed alcun cenno sul rapporto tra la norma denunciata e la
definizione del giudizio, di cui non viene neppure precisato il
contenuto della domanda, i motivi da decidere e le ragioni per cui si
dovrebbe fare applicazione della norma denunciata;
che pertanto va dichiarata la manifesta inammissibilità
della questione sollevata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
avanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 68 della legge 23 dicembre
1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 97,
primo e terzo comma, della Costituzione, dal giudice di pace di
Verona, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale,
palazzo della Consulta il 21 febbraio 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:43 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte