Ordinanza n. 430/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/11/1987 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 107legge 689/1981
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 107 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con
ordinanza emessa il 10 febbraio 1986 dal Pretore di Teano nel
procedimento di esecuzione nei confronti di Diamante Guglielmo,
iscritta al n. 419 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 34, prima serie
speciale, dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di
Teano dubita, in riferimento agli artt. 25, primo comma e 112 Cost.,
della legittimità costituzionale dell'art.107 della legge 24
novembre 1981, n.689 (Modifiche al sistema penale) in quanto non
identifica il giudice competente a provvedere alla determinazione
delle modalità di esecuzione della sanzione in cui è stata
convertita la pena pecuniaria nell'ipotesi che il condannato non
risieda nel territorio italiano: assumendo che con ciò sarebbe da un
lato violata la garanzia della precostituzione del giudice per legge
e dall'altro impedito l'obbligatorio promovimento dell'azione
esecutiva penale, stante l'impossibilità per l'organo
dell'esecuzione di individuare il magistrato di sorveglianza
competente a provvedere;
che l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri ha
chiesto che la predetta questione sia dichiarata infondata;
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 208 del 1987, ha
dichiarato infondata l'analoga questione di legittimità
costituzionale dell'art.62, primo comma, della medesima l. n. 689 del
1981, impugnato in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost. in
quanto, nello stabilire che le modalità di esecuzione delle sanzioni
sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata sono
determinate dal magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del
condannato, non individua il magistrato competente nell'ipotesi (tra
l'altro) di residenza all'estero di costui;
che a fondamento di tale pronuncia sta il rilievo che in tal
caso spetta all'organo dell'esecuzione (P.M. o Pretore) disporre le
ricerche del condannato e promuovere l'esecuzione quando venga
ritrovato; che prima di tale momento, le modalità esecutive della
sanzione sostitutiva non possono né debbono essere determinate, non
essendo ancora concretamente eseguibile la sentenza di condanna; e
che, dopo il rientro in territorio italiano, la competenza spetta al
magistrato di sorveglianza del luogo ove il condannato abbia fissato
la propria residenza;
che i medesimi rilievi valgono ad escludere, per la fattispecie
ora in esame, tanto la dedotta carenza di precostituzione del
giudice, quanto la violazione del principio di obbligatorietà
dell'azione penale, risolvendosi la residenza all'estero in un mero
ostacolo di fatto alla realizzazione della pretesa punitiva;
che pertanto la questione sollevata va dichiarata manifestamente
infondata;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 107 della legge 24 novembre 1981, n.689,
sollevata in riferimento agli artt. 25, primo comma e 112 Cost. dal
Pretore di Teano con ordinanza del 10 febbraio 1986 (r.o. 419/86).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SPAGNOLI
Depositata in cancelleria il 26 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:430 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte