Corte costituzionale

Ordinanza n. 430/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/11/1987 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 107legge 689/1981

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 107 della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con

ordinanza emessa il 10 febbraio 1986 dal Pretore di Teano nel

procedimento di esecuzione nei confronti di Diamante Guglielmo,

iscritta al n. 419 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 34, prima serie

speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di

Teano dubita, in riferimento agli artt. 25, primo comma e 112 Cost.,

della legittimità costituzionale dell'art.107 della legge 24

novembre 1981, n.689 (Modifiche al sistema penale) in quanto non

identifica il giudice competente a provvedere alla determinazione

delle modalità di esecuzione della sanzione in cui è stata

convertita la pena pecuniaria nell'ipotesi che il condannato non

risieda nel territorio italiano: assumendo che con ciò sarebbe da un

lato violata la garanzia della precostituzione del giudice per legge

e dall'altro impedito l'obbligatorio promovimento dell'azione

esecutiva penale, stante l'impossibilità per l'organo

dell'esecuzione di individuare il magistrato di sorveglianza

competente a provvedere;

che l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri ha

chiesto che la predetta questione sia dichiarata infondata;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 208 del 1987, ha

dichiarato infondata l'analoga questione di legittimità

costituzionale dell'art.62, primo comma, della medesima l. n. 689 del

1981, impugnato in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost. in

quanto, nello stabilire che le modalità di esecuzione delle sanzioni

sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata sono

determinate dal magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del

condannato, non individua il magistrato competente nell'ipotesi (tra

l'altro) di residenza all'estero di costui;

che a fondamento di tale pronuncia sta il rilievo che in tal

caso spetta all'organo dell'esecuzione (P.M. o Pretore) disporre le

ricerche del condannato e promuovere l'esecuzione quando venga

ritrovato; che prima di tale momento, le modalità esecutive della

sanzione sostitutiva non possono né debbono essere determinate, non

essendo ancora concretamente eseguibile la sentenza di condanna; e

che, dopo il rientro in territorio italiano, la competenza spetta al

magistrato di sorveglianza del luogo ove il condannato abbia fissato

la propria residenza;

che i medesimi rilievi valgono ad escludere, per la fattispecie

ora in esame, tanto la dedotta carenza di precostituzione del

giudice, quanto la violazione del principio di obbligatorietà

dell'azione penale, risolvendosi la residenza all'estero in un mero

ostacolo di fatto alla realizzazione della pretesa punitiva;

che pertanto la questione sollevata va dichiarata manifestamente

infondata;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 107 della legge 24 novembre 1981, n.689,

sollevata in riferimento agli artt. 25, primo comma e 112 Cost. dal

Pretore di Teano con ordinanza del 10 febbraio 1986 (r.o. 419/86).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SPAGNOLI

Depositata in cancelleria il 26 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:430 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte