Ordinanza n. 430/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/04/1988 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 36-bisAccertamento imposte sui redditi
- art. 2d.P.R. 920/1976
- art. 1d.P.R. 506/1979
- art. 32d.l. 429/1982
- art. 32d.P.R. 506/1979
usata come parametro
citata
- art. 36-bisd.l. 429/1982
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 36- bis del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, aggiunto all'art. 2 del d.P.R. 24
dicembre 1976, n. 920 e sostituito dall'art. 1 del d.P.R. 27
settembre 1979, n. 506 e dell'art. 32 del d.l. 10 luglio 1982, n.
429, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516
(Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 10 luglio 1982, n.
429 recante norme per la repressione dell'evasione in materia di
imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la
definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al
Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati
tributari), promossi con ordinanze emesse il 14 gennaio 1985 dalla
Commissione tributaria di 1° grado di Montepulciano, il 12 marzo e il
13 giugno 1985 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Bolzano, e
l'8 giugno 1985 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Pescara,
iscritte rispettivamente ai nn. 437, 541 e 734 del registro ordinanze
1985 e al n. 7 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287- bis dell'anno 1985 e nn.
3, 11 e 21, prima serie speciale, dell'anno 1986;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanze emesse il 14 gennaio 1985 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Montepulciano (ord. n.
437/1985) e l'8 giugno 1985 da quella di Pescara (ord. n. 7/1986) è
stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale
"dell'art. 36- bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, (aggiunto
dall'art. 2 d.P.R. 24 dicembre 1976 n. 920 e sostituito dall'art. 1
d.P.R. 27 settembre 1979, n. 506), in quanto permette la
determinazione di maggiori redditi imponibili e la riscossione delle
relative imposte senza nessuna esplicita motivazione fornita al
contribuente", per contrasto con gli artt. 3, 24, 53 e 113 Cost.;
che l'art. 36- bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 è stato
oggetto di impugnativa, sostanzialmente sotto i medesimi profili,
anche da parte della Commissione tributaria di primo grado di Bolzano
con due ordinanze emesse il 12 marzo e il 13 giugno 1985 (ordd. n.
541 e n. 734/1985), con la seconda delle quali, insieme con l'art.
36- bis citato, viene impugnato anche l'art. 32 d.l. 10 luglio 1982,
n. 429 conv. in l. 7 agosto 1982 n. 516; la norma citata, assunta in
contrasto con gli artt. 3, 24, 53 Cost., consentirebbe "all'Ufficio
disparità di trattamento tra chi viene assoggettato al regime
previsto dall'art. 36- bis e chi ha aderito alla dichiarazione
integrativa ed istanze di definizione e chi ha commesso violazioni
più gravi esulanti dalla fattispecie prevista dall'art. 36- bis";
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, deducendo l'inammissibilità o comunque
l'infondatezza delle sollevate questioni;
Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti
questioni identiche o comunque connesse;
che la "liquidazione" ex art. 36- bis d.P.R. n. 600 del 1973 è
operata sulla base delle dichiarazioni presentate mediante un mero
riscontro cartolare, nei casi eccezionali e tassativamente indicati
dalla legge, vertenti su errori materiali e di calcolo immediatamente
rilevabili (senza la necessità quindi di alcuna istruttoria), che
l'Amministrazione finanziaria ha il potere-dovere di correggere anche
a vantaggio del contribuente stesso;
che pertanto la mancanza di ogni valutazione giuridica (ove
viceversa sussistesse, come ritenuto nell'ord. n. 541/85 R.O., è
diritto vivente la non percorribilità della procedura ex art.
36-bis, essendo necessario in tal caso un vero e proprio atto di
accertamento) rende contezza ( ex artt. 3 e 53 Cost.) della
razionalità della disposizione impugnata e, al tempo stesso, della
insussistenza di identità fra questa eccezionale ipotesi e quella
ordinaria, che necessita di un atto di accertamento contenente
esplicita motivazione;
che inoltre del tutto inconferenti sono gli invocati parametri
di cui agli artt. 24 e 113 Cost., giacché la norma impugnata non
menoma in alcun modo, in sede giurisdizionale, il diritto di difesa
del contribuente o la stessa possibilità di far valere un proprio
diritto o interesse legittimo;
che pertanto va dichiarata la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'articolo 36- bis d.P.R.
n. 600 del 1973 in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 Cost.;
che medesima pronuncia va adottata relativamente alla questione
sollevata dall'ordinanza n. 734/85, coinvolgente la disposizione
contenuta nel terzo periodo del primo comma dell'art. 32 d.l. n. 429
del 1982 conv. in l. n. 516 del 1982, giacché, come sopra
evidenziato, nelle ipotesi ex art. 36- bis la materia imponibile non
è in discussione, risultando invece sorretta, con chiara evidenza e
come eccepito dall'Avvocatura, dalla "piena certezza giuridica", come
tale razionalmente esulante dalle ragioni che sottendono il condono
tributario: interesse dell'amministrazione ad una dichiarazione più
fedele ovvero ad una rapida definizione di un contenzioso in atto;
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 36- bis d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi) - articolo aggiunto dall'art. 2 d.P.R. 24
dicembre 1976, n. 920 e sostituito dall'art. 1 d.P.R. 27 settembre
1979, n. 506 -, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 Cost.,
sollevata dalle Commissioni tributarie di primo grado di
Montepulciano, Pescara e Bolzano con le ordinanze in epigrafe;
2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 32 d.l. 10 luglio 1982, n. 429
(Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui
redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle
pendenze in materia tributaria) conv. in l. 7 agosto 1982, n. 516 in
riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost., sollevata dalla Commissione
tributaria di Bolzano con l'ordinanza n. 734/85 R.O.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:430 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte