Ordinanza n. 430/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/12/1994 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3-terd.P.R. 447/1988
- art. 275legge 440/1994
- art. 2legge 440/1994
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 275, commi 3-bis e 3- ter, del codice di procedura penale e dell'art. 2 del
decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440 (Modifiche al codice di
procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di
misure cautelari e di diritto di difesa), promossi con ordinanze
emesse il 15 luglio 1994 dal Giudice per le indagini preliminari
presso la Pretura di Torino (n. 2 ordinanze), il 21 luglio 1994 dal
Tribunale di Monza, il 16 ed il 21 luglio 1994 dal Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Ivrea ed il 18 luglio
1994 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Lucca, rispettivamente iscritte ai nn. 516, 517, 571, 592, 593 e 601
nel registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 38, 41 e 42, prima serie speciale, dell'anno
1994;
Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura di Torino con due ordinanze del 15 luglio 1994, il Tribunale
di Monza con ordinanza del 21 luglio 1994 e il Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Lucca con ordinanza del
18 luglio 1994 hanno sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e
101 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 275, commi 3- bis e 3- ter del codice di procedura penale,
come introdotti dall'art. 2 del decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440
(Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione
dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa);
e che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
di Ivrea, con due ordinanze rispettivamente del 16 e 21 luglio 1994,
ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 112 e 77 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2
del medesimo decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440;
Considerato che le ordinanze sottopongono alla Corte l'identica
questione e che pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per essere
decisi con unico provvedimento;
che il decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440, non è stato
convertito in legge, come risulta dal comunicato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 1994, e che pertanto, in
conformità della giurisprudenza di questa Corte (vedi, da ultimo,
ordinanza n. 247 del 1994), la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi: dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, commi 3- bis
e 3- ter, del codice di procedura penale e dell'art. 2 del decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440 (Modifiche al codice di procedura penale
in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di
diritto di difesa), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13,
77, 101 e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura di Torino, dal Tribunale di Monza, dal
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ivrea e
dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lucca
con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:430 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte