Ordinanza n. 430/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1998 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 71r.d. 12/1941
- art. 72r.d. 12/1941
usata come parametro
citata
- art. 666Codice di procedura penale
- art. 106Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 71 e 72 del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario),
promossi con sei ordinanze emesse il 19 marzo 1998 dal pretore di
Foggia, sezione distaccata di San Giovanni Rotondo, rispettivamente
iscritte ai nn. 400, 401, 402, 403, 404 e 405 del registro ordinanze
1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24,
prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il giudice
relatore Francesco Guizzi.
Ritenuto che nel corso di sei procedimenti in materia di esecuzione
penale, all'udienza camerale del 19 marzo 1998, davanti al pretore di
Foggia, sezione distaccata di San Giovanni Rotondo, compariva quale
pubblico ministero un uditore giudiziario con più di quattro mesi di
tirocinio, il quale prospettava questione di legittimità
costituzionale degli artt. 71 e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12 (Ordinamento giudiziario), nella parte in cui non consentono ai
soggetti indicati specificamente nell'art. 72 di svolgere le funzioni
di pubblico ministero nelle udienze in camera di consiglio, quale
quella in corso ai sensi dell'art. 666 del codice di procedura
penale;
che, in forza della seconda disposizione censurata, a costoro
sarebbe dato di svolgere le funzioni della pubblica accusa nelle
udienze di convalida dell'arresto o del fermo, ma non nelle camerali,
mentre in queste sarebbe consentito ai vice pretori onorari di
svolgere, ai sensi degli artt. 32 e 34 dello stesso decreto, le
funzioni giudicanti;
che il pretore sollevava, con sei distinte ordinanze, in
riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dei predetti artt. 71 e 72;
che la questione sarebbe rilevante nel giudizio a quo perché
dalla sua definizione dipenderebbe l'ulteriore iter processuale,
essendo comparso in udienza camerale, per sostenere le richieste
della pubblica accusa, un uditore giudiziario con più di quattro
mesi di tirocinio;
che, infatti, se la decisione fosse adottata sulla base della
requisitoria del pubblico ministero comparso in udienza si andrebbe
incontro, prosegue il giudice a quo a una pronuncia affetta da
nullità di ordine generale;
che la disciplina restrittiva, contenuta negli artt. 71 e 72
censurati contrasterebbe con quella, più ampia, consentita ai vice
pretori onorari dagli artt. 32, 33 e 34 dell'ordinamento giudiziario;
che tali ultime disposizioni, nel regolare le attribuzioni dei
giudici onorari, non opererebbero alcuna distinzione fra le funzioni
loro assegnabili, con la conseguenza di rendere possibile la
partecipazione all'udienza di esecuzione di un magistrato onorario,
nella veste di pretore, mentre quella di pubblico ministero sarebbe
preclusa non soltanto ai vice pretori onorari, ma anche agli uditori
giudiziari con più di quattro mesi di tirocinio;
che si paleserebbe, dunque, una diversità di disciplina del
tutto irragionevole e, perciò, in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione;
che se le udienze di esecuzione penale possono essere presiedute
da vice pretori onorari, sia pure all'uopo designati, si deve
concludere che la materia non presenta, ad avviso del rimettente, un
livello di delicatezza o tecnicità tale da comportare, in quello
stesso contesto, l'esclusione dalle funzioni di pubblico ministero
delle figure elencate nel censurato articolo 72;
che si profilerebbe, altresì, una violazione dell'art. 97 della
Costituzione, in quanto tali preclusioni lederebbero il canone di
buon andamento dell'amministrazione giudiziaria, atteso che per la
partecipazione alle udienze camerali si devono "distogliere" dallo
svolgimento di lavori più urgenti e importanti, come le attività di
indagine, i magistrati addetti alle procure della Repubblica presso
le preture; che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
Stato, concludendo nel senso della manifesta infondatezza in base
all'ordinanza di questa Corte n. 181 del 1998.
Considerato che viene all'esame della Corte, in riferimento agli
artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 71 e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, nella parte in cui non consentono ai soggetti indicati in
particolare nell'art. 72 di svolgere le funzioni di pubblico
ministero nelle udienze in camera di consiglio; questione sollevata,
nei medesimi termini, con sei ordinanze di rimessione;
che, per l'identità della questione, i giudizi vanno riuniti;
che, nel merito, come già affermato con l'ordinanza n. 181 del
1998, la questione è manifestamente infondata, poiché il pretore
rimettente qualifica come "sottrazione" a più importanti compiti
quelli che rientrano pur sempre nelle funzioni istituzionali - di
rango non inferiore alle altre - e, nel contempo, invoca la
comparazione fra le funzioni giudicanti attribuite ai magistrati
onorari, in base all'art. 106, secondo comma, della Costituzione, e
quelle requirenti, che non hanno analoga valorizzazione
costituzionale.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 71 e 72 del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal
pretore di Foggia - sezione distaccata di San Giovanni Rotondo - con
le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:430 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte