Corte costituzionale

Ordinanza n. 430/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/11/1999 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57, secondo,

terzo e quarto comma del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento

di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada),

promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 1998 dal pretore di Padova

sul ricorso proposto da ART Studio S.r.l. contro il comune di Padova,

iscritta al n. 584 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale,

dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che il pretore di Padova, con ordinanza del 24 maggio

1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale - in

riferimento agli artt. 76 e 3 della Costituzione - dell'art. 57,

secondo, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di

attuazione del nuovo codice della strada), nella parte in cui non

consente, alle medesime condizioni prescritte "nel terzo e quarto

comma" (recte: nel secondo e terzo comma) di tale articolo, la

pubblicità non luminosa per conto terzi su veicoli diversi da quelli

adibiti a trasporti di linea ed a taxi;

che, a parere del rimettente, tale divieto eccede i limiti

indicati dagli articoli 1 e 23 del nuovo codice della strada (decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285) e dall'art. 2 della relativa

legge-delega (legge 13 giugno 1991, n. 190) e determinerebbe, non

trovando giustificazione in una finalità di sicurezza, una

irragionevole disparità di trattamento rispetto ai veicoli adibiti a

trasporto di linea od a servizio taxi;

che nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, preliminarmente eccependo

l'inammissibilità della questione e chiedendo, nel merito, la

declaratoria di infondatezza.

Considerato che la denunciata norma è contenuta nel regolamento di

esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (decreto del

Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495), emanato in

forza dell'art. 3 della legge 13 giugno 1991, n. 190 (Delega al

Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della

circolazione stradale), ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento

della Presidenza del Consiglio dei Ministri), cioè in un atto non

avente forza di legge ai sensi dell'art. 134 della Costituzione;

che, appunto per il suo carattere meramente regolamentare, essa

è inidonea a formare oggetto di giudizio incidentale di

costituzionalità (v., ex plurimis le sentenze n. 43 del 1998 e n.

436 del 1997);

che, pertanto, la proposta questione è manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 57, secondo, terzo e quarto

comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,

n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice

della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della

Costituzione, dal pretore di Padova, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:430 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte