Ordinanza n. 430/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/10/2000 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 53Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 12 luglio 1999
dalla Commissione tributaria regionale di Roma sui ricorsi riuniti
proposti da Marziale Michele ed altri c/ la D.R.E. per il Lazio,
iscritta al n. 745 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, 1ª serie speciale,
dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che, nel corso di giudizi riuniti d'appello - promossi
da contribuenti avverso sentenze di primo grado che avevano respinto,
per intervenuta decadenza ex art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito),
domande di rimborso di ritenute IRPEF operate e versate dal datore di
lavoro su componenti delle retribuzioni corrisposte nel periodo
1974-1990 - la Commissione tributaria regionale di Roma, con
ordinanza emessa il 12 luglio 1999, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale di tale norma "nella parte in cui pone un
termine decadenziale al potere di richiedere il rimborso di
illegittime ritenute alla fonte e ne sancisce la decorrenza del
termine breve dal versamento eseguito dal sostituto d'imposta";
che, a premessa dei prospettati dubbi di incostituzionalità,
la Commissione rimettente puntualizza, in fatto, che la controversia
tributaria al suo esame è stata promossa nel 1995 con ricorsi
avverso il silenzio-rifiuto sulle istanze amministrative di rimborso,
dagli interessati avanzate (in quello stesso anno) dopo che le
Sezioni unite della Corte di cassazione - risolvendo (con sentenza
n. 1436 del 1994) questione di giurisdizione sorta nel corso
dell'originario giudizio di risarcimento danni, instaurato davanti al
giudice ordinario nel 1985 dai dipendenti contro il datore di lavoro
per le errate ritenute - aveva affermato il carattere pregiudiziale
del giudizio sulla legittimità della ritenuta fiscale;
che, secondo il rimettente, il così detto favor fisci non
appare più rispondente alle esigenze di giustizia sostanziale, né
può continuare a giustificare disparità di trattamento a favore
dell'erario, come dimostrato da recenti modifiche normative (in
particolare quella introdotta dall'art. 1, comma 5, della legge 13
maggio 1999, n. 133, che ha modificato il termine de quo, elevandolo
per il futuro a quarantotto mesi), nonché da sopravvenuti mutamenti
giurisprudenziali in tema di rimborso delle imposte riscosse mediante
versamento diretto;
che dunque la norma censurata, nello stabilire un termine di
decadenza di diciotto mesi per la domanda di rimborso, si pone in
contrasto:
a) con l'art. 3 Cost., per l'irragionevole ed
ingiustificata disparità di trattamento riservata al contribuente
attore in condictio indebiti rispetto al ben più ampio termine ad
agire accordato all'Amministrazione per l'accertamento tributario (ex
artt. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 57 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633);
b) ancora con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della
disparità di trattamento rispetto a quanto previsto, con riferimento
ad analoga situazione, dall'art. 37 dello stesso d.P.R. n. 602 del
1973, che stabilisce il diverso termine prescrizionale di dieci anni,
uguale a quello sancito in generale per i crediti dal codice civile;
c) conseguentemente anche con l'art. 53 Cost., poiché -
nella impossibilità per il contribuente sostituito di monitorare
consapevolmente la regolarità delle operazioni demandate al
sostituto e l'esattezza dei versamenti da questo operati all'erario -
la previsione di un così breve termine si risolve in una sostanziale
espropriazione, senza "giustificazione contributiva", delle somme che
il sostituito ha diritto di ripetere;
d) con l'art. 24 Cost., giacché - avuto riguardo, da un
lato, alla mancata previsione di un obbligo del sostituto di
attivarsi per il recupero della ritenuta erroneamente operata (le cui
conseguenze sostanziali riguardano il solo sostituito) e, dall'altro,
alla rilevata ed inderogabile pregiudizialità della causa tributaria
sulla legittimità della ritenuta stessa, rispetto all'azione di
risarcimento esperibile dal contribuente - la fissazione d'un
identico termine per la domanda di rimborso, tanto se proposta
dall'autore del versamento quanto se avanzata dal diretto
interessato, praticamente viene a sancire (per il combinato disposto
della norma censurata con l'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546) la irresponsabilità del primo privando il secondo della
possibilità di azionare la pretesa risarcitoria;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'irrilevanza della questione sollevata in
riferimento all'art. 24 Cost., e per la non fondatezza relativamente
agli altri parametri evocati.
Considerato che la denunciata norma - già sottoposta al vaglio
di legittimità costituzionale, con riferimento agli stessi parametri
- è stata da questa Corte più volte ritenuta immune dai denunciati
vizi;
che, in particolare, relativamente al profilo dell'asserita
ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina
dell'art. 37 dello stesso d.P.R. n. 602 del 1973 (dove è fissato,
per la presentazione dell'istanza di rimborso delle ritenute dirette,
il termine di prescrizione di dieci anni), è sufficiente qui
riaffermare l'eterogeneità delle situazioni poste a raffronto
(ordinanze n. 305 del 1985, n. 545 del 1987, n. 145 del 1990);
che, infatti, gli artt. 37 e 38 del d.P.R. n. 602 del 1973
afferiscono a meccanismi di riscossione del tributo aventi spiccata
autonomia e caratteristiche del tutto peculiari, nel contesto dei
quali la procedura di rimborso viene a trarre origine, nell'un caso
(ritenuta diretta) da un comportamento erroneo riconducibile al solo
ente creditore del tributo, senza alcun concorso del debitore, il
quale perciò ha diritto di ripetere quanto indebitamente trattenuto;
nell'altro caso (versamento diretto), da un comportamento ascrivibile
allo stesso contribuente (eventualmente a mezzo di un sostituto
d'imposta), sul quale grava dunque l'onere di richiedere la
restituzione di quanto non dovuto entro un termine di decadenza,
così operandosi un contemperamento del diritto alla restituzione con
l'interesse pubblicistico di garantire la necessaria celerità di un
gettito fiscale certo;
che, pertanto, l'assenza nelle due fattispecie di
caratteristiche di omogeneità che ne impongano una disciplina
unitaria, porta immediatamente ad escludere la comparabilità tra di
esse, al fine di individuare un vulnus al principio di uguaglianza
(laddove la diversità di natura, di presupposti e di struttura delle
fattispecie stesse non viene attenuata dal carattere generale
dell'a'mbito di operatività riconosciuto dalla giurisprudenza ai
rimedi disciplinati dalle norme in esame);
che altrettanto inidonee ad assurgere a tertia comparationis
risultano le richiamate discipline degli artt. 43 del d.P.R. n. 600
del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, le quali attengono alle
procedure di accertamento dei tributi da parte dell'amministrazione,
rispondenti ad esigenze affatto diverse (ordinanze n. 871 del 1988 e
n. 322 del 1992);
che, riguardo poi alla dedotta lesione dell'art. 24 della
Costituzione - anche a prescindere dalla dubbia ammissibilità della
questione, la quale (nei termini prospettati) sembrerebbe estranea al
thema decidendum del giudizio tributario a quo assumendo semmai
rilevanza nell'eventuale diversa controversia, di competenza
dell'A.G.O., avente ad oggetto la domanda risarcitoria del
contribuente sostituito nei confronti del sostituto d'imposta, - va
ancora una volta ribadito, in via del tutto assorbente, che al
legislatore è consentito di determinare, in relazione alle esigenze
dei singoli procedimenti, le modalità di esercizio del diritto di
difesa, il quale non risulta menomato dal sistema previsto dalla
norma impugnata, stante la già affermata congruità del termine, in
armonia col sistema tributario (sentenza n. 494 del 1991 ed ordinanza
n. 5 del 1996);
che costituisce appunto esercizio di detta discrezionalità
il successivo intervento attuato con la legge 13 maggio 1999, n. 133,
la quale (all'art. 1, comma 5, non applicabile ratione temporis nel
giudizio a quo), ha elevato da diciotto a quarantotto mesi il termine
previsto dalla norma impugnata, conservandone peraltro la natura
decadenziale;
che anche con riferimento alla denunciata violazione
dell'art. 53 Cost., va ancora una volta ribadito che il principio
della capacità contributiva, riguardando l'idoneità del soggetto
dell'obbligazione d'imposta, attiene alla garanzia sostanziale della
proporzionalità dell'imposta stessa alla capacità del contribuente
e non può, quindi, riferirsi alla materia del processo tributario
(cfr. sentenza n. 18 del 2000 ed ordinanza n. 322 del 1992);
che, pertanto, la sollevata questione è manifestamente
infondata, con riferimento a tutti i parametri evocati.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost.,
dalla Commissione tributaria regionale di Roma, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 19 ottobre 2000.
Il Cancelliere: Malvica
ECLI:IT:COST:2000:430 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte