Ordinanza n. 432/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/04/1988 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12legge 429/1982
usata come parametro
citata
- art. 3Codice di procedura penale
- art. 24legge 429/1982
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.-l. 10
luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare
la definizione delle pendenze in materia tributaria) convertito con
modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516 (Conversione in
legge, con modificazioni, del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429 recante
norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui
redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle
pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica
per la concessione di amnistia per reati tributari), promossi con
ordinanze emesse il 23 maggio 1987 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Voghera, il 17 giugno 1987 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Piacenza e il 17 giugno 1987 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Parma, iscritte
rispettivamente ai nn. 397, 415 e 701 del registro ordinanze 1987 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 39 e 49,
prima serie speciale dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Rilevato che con ordinanze emesse il 23 maggio 1987 (r.o. n.
397/87) e il 17 giugno 1987 (r.o. nn. 415 e 701/87), le Commissioni
tributarie di primo grado di Voghera, Piacenza e Parma, hanno
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 24 (tutte le tre ordinanze), 3 (n. 397 e n. 415/87), 2 e
53 (n. 415/87), 25 (n. 701/87) Cost., dell'art. 12, primo comma, del
d.-l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito con modificazioni nella l. 7
agosto 1982 n. 516, nella parte in cui stabilisce che "in deroga a
quanto disposto dall'art. 3 c.p.p., il processo tributario non può
essere sospeso";
che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che
venga dichiarata la manifesta infondatezza della questione sollevata;
Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti
questioni identiche o comunque connesse;
Considerato che la questione è stata dichiarata non fondata da
questa Corte con recente sentenza (n. 349 del 1987) e che pertanto
può ora provvedersi - nulla in adverso risultando - a pronuncia di
manifesta infondatezza;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 d.-l. 10 luglio
1982 n. 429, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982
n. 516, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25 e 53 della
Costituzione dalle Commissioni tributarie di primo grado di Voghera,
di Piacenza di Parma con le rispettive ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:432 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte