Ordinanza n. 432/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/12/2001 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 223d.lgs. 51/1998
usata come parametro
citata
- art. 604Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 223 del decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione
del giudice unico di primo grado), promosso, nell'ambito di un
procedimento penale, dal tribunale di Bari con ordinanza emessa il
29 novembre 2000, iscritta al n. 96 del registro ordinanze 2001 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, 1ª serie
speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2001 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il tribunale di Bari ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 223 del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51, recante "Norme in materia di istituzione del giudice
unico di primo grado", nella parte in cui consente all'imputato di
chiedere la definizione del processo con le forme del giudizio
abbreviato anche quando l'istruzione dibattimentale deve essere
rinnovata a seguito del mutamento dell'organo giudicante;
che il rimettente premette: che nel corso dell'istruzione
dibattimentale erano stati disposti vari rinvii, sino a che il
tribunale, rilevata la diversa composizione del collegio, disponeva
la rinnovazione del dibattimento, che l'imputato, prima dell'inizio
della nuova istruzione dibattimentale, chiedeva il giudizio
abbreviato a norma dell'art. 223 del decreto legislativo n. 51 del
1998, che tale richiesta era legittima, in quanto il processo era
pendente alla data del 2 giugno 1999 e l'istruzione dibattimentale
doveva nuovamente avere inizio;
che il giudice a quo esclude che la norma transitoria possa
essere interpretata nel senso che la richiesta di giudizio abbreviato
deve essere proposta solo prima che sia iniziata per la prima volta
l'istruzione dibattimentale, in quanto tale interpretazione appare
inconciliabile con il tenore letterale della norma in esame;
che ad avviso del rimettente la disciplina censurata si pone
in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto consente all'imputato di
essere rimesso in termini per presentare richiesta di giudizio
abbreviato a seguito di "un accadimento meramente accidentale e non
ascrivibile a comportamento processuale di alcuna delle parti", e di
usufruire senza alcuna "giustificazione logica" di un trattamento
irragionevolmente diverso, e più favorevole, rispetto all'imputato
per il quale non vi è stato mutamento dell'organo collegiale nel
corso dell'istruttoria dibattimentale;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione, rilevando
che il rimettente avrebbe dovuto privilegiare l'interpretazione
secondo cui l'imputato può presentare la richiesta di giudizio
abbreviato solo prima che abbia avuto inizio per la prima volta
l'istruzione dibattimentale.
Considerato che il rimettente dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 223 del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51, per contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto consente
all'imputato di presentare richiesta di giudizio abbreviato anche
quando l'istruzione dibattimentale deve essere rinnovata a seguito
del mutamento della composizione dell'organo giudicante;
che tale disciplina riserverebbe all'imputato un trattamento
irragionevolmente diverso e più favorevole rispetto alle situazioni
in cui non si è verificato alcun mutamento della composizione
dell'organo giudicante;
che la norma censurata risponde alle finalità deflative che
ispirano il Capo XIII del decreto legislativo n. 51 del 1998,
dedicato alle disposizioni transitorie e finali, volte ad assicurare,
in concomitanza con l'entrata in funzione del giudice unico di primo
grado, "la rapida trattazione e definizione dei procedimenti
pendenti" (così la Relazione che accompagna il decreto);
che, in particolare, il legislatore ha inteso perseguire tali
obiettivi "attraverso il recupero dell'operatività dei riti
alternativi al dibattimento [...], tramite una sorta di "rimessione
in termini" per la relativa richiesta", stabilendo, quanto al
giudizio abbreviato, che l'imputato possa formulare la richiesta sino
all'inizio dell'istruzione dibattimentale;
che le finalità deflative del dibattimento e di rapida
definizione dei procedimenti pendenti si realizzano anche nella
situazione, esposta dal rimettente, in cui l'imputato ha presentato
richiesta di giudizio abbreviato dopo che è stata disposta la
rinnovazione del dibattimento a seguito del mutamento della
composizione dell'organo giudicante, in quanto tale giudizio consente
che la decisione si fondi - oltre che sugli atti delle indagini -
sulle prove acquisite nel corso della precedente istruzione
dibattimentale;
che la posizione di "vantaggio", denunciata dal rimettente
come illogica e ingiustificata, in cui verrebbe a trovarsi l'imputato
ammesso ad una sorta di rimessione in termini si sostanzia in una
situazione di mero fatto, discendente dall'obiettiva esigenza di
procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale;
che quindi, sulla base della ratio complessiva che ispira la
disciplina transitoria, non è affatto irragionevole che la norma
censurata consenta all'imputato di presentare richiesta di giudizio
abbreviato anche in caso di rinnovazione dell'istruzione
dibattimentale (per l'applicazione dell'art. 223 del decreto
legislativo n. 51 del 1998 nel caso di rinvio degli atti al giudice
di primo grado ex art. 604, comma 4, cod. proc. pen., v. ordinanza
n. 561 del 2000);
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 223 del decreto legislativo
19 febbraio 1998, n. 51, recante "Norme in materia di istituzione del
giudice unico di primo grado", sollevata, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dal tribunale di Bari, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:432 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte