Ordinanza n. 433/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/04/1988 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 57d.P.R. 761/1979
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57 del d.P.R.
20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità
sanitarie locali), promosso con ordinanza emessa il 6 luglio 1983 dal
T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia, iscritta al n. 824 del registro
ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 54, prima serie speciale dell'anno 1987;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 6 luglio 1983 dal Tribunale
amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia sul ricorso
proposto da Pansonato Bartolo contro l'U.S.L. 11, "Pordenonese", è
stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 57 d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (Stato giuridico del
personale delle unità sanitarie locali) nella parte in cui,
prevedendo la destituzione di diritto, determina una ingiustificata
discriminazione tra dipendenti pubblici e dipendenti privati, nonché
irragionevole equiparazione tra personale pubblico salariato e quello
impiegatizio, ovvero tra condanne penali con beneficio di legge e
quelle per delitti più gravi, senza possibilità per l'ente pubblico
di valutare discrezionalmente la gravità e le modalità del commesso
reato, in riferimento all'art. 3 Cost;
Considerato che questa Corte con la sentenza n. 270 del 1986 ha
già dichiarato inammissibile (e con le successive ordinanze nn. 187,
248 del 1987 manifestamente inammissibile), in relazione all'art. 3
Cost., questione assolutamente identica per argomenti, profili e
parametri a quella sollevata con l'ordinanza in epigrafe;
che, pertanto, non ravvisandosi validi motivi o argomentazioni
nuove tali da indurre questa Corte a modificare il proprio
orientamento, va dichiarata la manifesta inammissibilità della
questione sollevata dal T.A.R. Friuli-Venezia Giulia;
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 57 d.P.R. 20 dicembre 1979 n.
761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal T.A.R.
Friuli-Venezia Giulia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:433 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte