Ordinanza n. 433/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1998 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 898/1986
usata come parametro
citata
- art. 640-bisCodice penale
- art. 640Codice penale
- art. 73legge 142/1992
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1,
della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante
misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla
produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in
materia di aiuti comunitari al settore agricolo), come sostituito
dall'art. 73 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, promosso con
ordinanza emessa il 21 gennaio 1998 dalla Corte di cassazione nel
procedimento penale a carico di Berardino Palazzo, iscritta al n. 235
del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che la Corte di cassazione ha sollevato, con ordinanza del
21 gennaio 1998, questione di legittimità costituzionale dell'art.
2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701,
recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari
alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali
in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), come sostituito
dall'art. 73 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle comunità europee - legge comunitaria per il 1991), in
riferimento all'art. 3 della Costituzione;
che ad avviso della Corte rimettente la norma impugnata, che
prevede la reclusione da sei mesi a tre anni per il fatto di chi,
mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue
indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità,
restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o
parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia
(FEOGA), e che stabilisce altresì che il medesimo fatto sia
sanzionato solo a titolo di illecito amministrativo allorché la
somma indebitamente percepita sia pari o inferiore a venti milioni di
lire, suscita dubbi di costituzionalità che non possono dirsi
risolti dalla sentenza n. 25 del 1994 della Corte costituzionale;
che infatti, secondo la Corte di cassazione, benché l'indicata
sentenza e successivamente la giurisprudenza di legittimità abbiano
configurato il rapporto tra la fattispecie in esame e il più grave
reato di cui all'art. 640-bis del codice penale (Truffa aggravata per
il conseguimento di erogazioni pubbliche) commesso in danno delle
comunità europee, in termini di sussidiarietà della prima rispetto
al secondo, si verifica in realtà che la norma denunciata, anziché
operare come strumento di estensione della tutela penale - ciò che
dovrebbe essere alla stregua appunto della sua ritenuta
sussidiarietà - si risolve in una restrizione della tutela medesima;
che, a tale riguardo, sulla premessa che anche il semplice
mendacio è da ritenere idoneo a integrare l'elemento dell'artificio
o raggiro, costitutivo del reato di truffa, osserva la Corte
rimettente che, nel settore delle erogazioni a carico delle comunità
europee, fatti che integrerebbero il reato previsto dall'art. 640-bis
del codice penale vengono a questo sottratti, per essere sanzionati
più lievemente - e, sotto la soglia di venti milioni di lire,
addirittura depenalizzati - in applicazione dell'impugnato art. 2
della legge n. 898 del 1986;
che tale differenziazione di disciplina, a fronte di condotte
identiche, appare alla Cassazione irragionevole e discriminatoria, in
particolare in quanto comporta una diminuita tutela di un solo
specifico settore, quello agricolo, rispetto a ogni altro settore
delle erogazioni comunitarie, per le quali è apprestata la tutela
penale dell'art. 640-bis cod. pen.;
che l'accennata disparità - secondo il giudice rimettente,
adombrata anche nella richiamata sentenza n. 25 del 1994 di questa
Corte - risulterebbe lesiva dell'invocato parametro costituzionale,
sia sul piano dell'uguaglianza che su quello della ragionevolezza,
tanto più se si considerano l'evoluzione del quadro normativo - con
l'introduzione di norme volte a rafforzare la tutela penale nel
settore delle erogazioni comunitarie, come è l'art. 316-bis cod.
pen., introdotto dalla legge 26 aprile 1990, n. 86 - e la preminenza
del settore agricolo nell'ambito del processo di integrazione
europea;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o l'infondatezza della
questione.
Considerato che la Corte di cassazione dubita della
costituzionalità dell'art. 2, comma 1, della legge n. 898 del 1986,
in quanto esso appresterebbe una tutela più debole - per i livelli
edittali della sanzione penale, nonché per il tramutamento del
carattere del fatto, da reato a illecito amministrativo, al di sotto
dell'importo già ricordato - relativamente alle erogazioni ottenute
indebitamente a carico del (solo) FEOGA, rispetto alle analoghe
condotte realizzate a carico di ogni altro organismo delle comunità
europee, condotte alle quali è applicabile la più rigorosa
previsione incriminatrice dell'art. 640-bis cod. pen., introdotta
dalla legge 19 marzo 1990, n. 55;
che la prospettata censura di irragionevole differenziazione nel
trattamento di due fatti analoghi muove dalla premessa
dell'assimilabilità tra le condotte previste dalla norma denunciata
e da quella contenuta nell'art. 640-bis cod. pen., con la conseguenza
che, eliminata la prima (che prevede una sanzione penale meno grave),
si espanderebbe l'altra (che prevede una pena più grave);
che, in senso contrario, alla luce della ratio della
disposizione, quale desumibile univocamente dal suo testo e dai
lavori preparatori nonché dall'ulteriore intervento del legislatore
nel 1992 (attraverso l'inserimento della clausola iniziale "ove il
fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo
640-bis"), questa Corte ha già affermato che il rapporto tra l'art.
2 impugnato e la fattispecie codicistica è, sin dall'origine, di
sussidiarietà, non di specialità, e che pertanto l'area degli
illeciti che ricadono nella previsione dell'art. 2 non sarebbe, in
difetto di questo, coperta dall'applicazione dell'art. 640-bis del
codice penale, come in effetti non lo era, anche secondo la
giurisprudenza, prima della legge n. 898 del 1986, dall'art. 640 cod.
pen.;
che l'anzidetta ricostruzione del rapporto tra le due norme, del
resto recepita dalla concorde giurisprudenza di legittimità, fa
venire meno la validità della premessa argomentativa della Corte
rimettente, e, con essa, la conseguente censura di
incostituzionalità, basata su un asserito difetto di tutela nei
riguardi del solo settore delle erogazioni comunitarie in
agricoltura;
che all'indicata interpretazione, idonea a dissipare il dubbio di
costituzionalità, non può opporsi l'argomento della possibile
identificazione tra il semplice mendacio documentale e l'artificio o
raggiro che costituisce la truffa, poiché, come si è già
sottolineato nella sentenza n. 25 del 1994, la scelta legislativa per
l'introduzione dell'art. 2 è stata determinata proprio dall'opposto
orientamento della giurisprudenza, resti'a a ricondurre le frodi
puramente documentali al reato di truffa, e dunque dall'esigenza di
colmare un vuoto di tutela, non di ridurne l'efficacia;
che neppure può condurre a diversa soluzione l'argomentazione,
addotta dal giudice a quo secondo cui la stessa sentenza n. 25 del
1994 di questa Corte avrebbe riconosciuto l'inidoneità della sola
variazione del soggetto danneggiato (FEOGA) a giustificare una
disciplina sanzionatoria attenuata; un'osservazione, questa, che
nella richiamata sentenza costituisce semplicemente la premessa
dell'interpretazione adeguatrice in essa formulata, proprio al fine
di superare tale possibile risultato, e non una valutazione circa gli
effetti delle norme in questione;
che, pertanto, non apportando l'ordinanza di rinvio argomenti
tali da condurre a conclusioni diverse da quelle già espresse nella
citata sentenza n. 25 del 1994, la questione sollevata deve essere
dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n.
898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27
ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli
degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni
amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore
agricolo), come sostituito dall'art. 73 della legge 19 febbraio 1992,
n. 142, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:433 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte