Corte costituzionale

Ordinanza n. 434/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/1989 · relatore Renato Dell'Andro

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 116r.d. 1736/1933
  • art. 139legge 689/1981

usata come parametro

citata

  • art. 116legge 689/1981
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 116, del regio

decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno

bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali

dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di

Sicilia) e dell'art. 139 della legge 24 novembre 1981, n. 689

(Modifiche al sistema penale) promossi con le seguenti ordinanze;

1) ordinanza emessa il 18 novembre 1988 dal Pretore di Cosenza

nel procedimento penale a carico di Infante Grazia, iscritta al n. 33

del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 6 prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 25 marzo 1988 dal Pretore di Cosenza nel

procedimento penale a carico di Mercuri Sergio, iscritta al n. 110

del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 11 prima serie speciale, dell'anno 1989;

3) ordinanza emessa il 9 dicembre 1988 dal Pretore di Cosenza

nel procedimento penale a carico di Rossi Francesco, iscritta al n.

119 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 12 prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, il Pretore di

Cosenza ha sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo comma,

Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 116 del

regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e 139 della legge 24 novembre

1981, n. 689, nella parte in cui prevedono circostanze aggravanti dei

delitti tipizzati dal predetto art. 116 del regio decreto n. 1736 del

1933, lasciandole indefinite e rimettendole alla discrezionalità del

giudice;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della

questione;

Considerato che, in ragione dell'identità delle questioni

sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;

che la questione di legittimità costituzionale prospettata

dalle ordinanze di rimessione è stata dichiarata, da questa Corte,

non fondata con sentenza n. 169 del 1985 nonché manifestamente

infondata, con ordinanze nn. 461 del 1987 e 1100 del 1988;

che il Pretore di Cosenza non svolge argomentazioni nuove od

idonee ad indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza;

che, pertanto, la sollevata questione di legittimità

costituzionale va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale degli artt. 116 del regio

decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno

bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali

dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di

Sicilia) e 139 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al

sistema penale) sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma,

Cost., dal Pretore di Cosenza, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,

il 18 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1989:434 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte