Ordinanza n. 434/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/11/1991 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 416, secondo
comma, 421, secondo comma, e 422, primo comma, del codice di
procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 4 febbraio 1991 dal Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento
penale a carico di Panzini Luciano, iscritta al n. 344 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1991;
2) ordinanza emessa il 5 febbraio 1991 dal Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento
penale a carico di Latini Massimiliano, iscritta al n. 360 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che, con ordinanza del 4 febbraio 1991 (r.o. n. 344/91),
il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona
- nel corso di un'udienza preliminare nella quale la difesa
dell'imputato aveva richiesto "apposita c.t. fiscale-tributaria" - ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 422, primo comma,
del codice di procedura penale nella parte in cui non comprende nella
dizione "consulenti tecnici" anche la consulenza tecnica richiesta ex
novo dalle parti, quando ne appaia evidente la decisività ai fini
della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere: ciò per
disparità di trattamento tra prova per testi (ammessa) e "c.t.u."
(nonché tra quest'ultima e le perizie che vengono disposte in sede
dibattimentale), e per violazione del principio del buon andamento
dell'amministrazione della giustizia;
che, con ordinanza del 5 febbraio 1991 (r.o. n. 360/91), lo
stesso giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Ancona ha sollevato questione di legittimità costituzionale: a)
dell'art. 421, secondo comma, del codice di procedura penale "e prima
ancora dell'art. 416 n. 2 laddove non consentono al P.M., in sede di
trasmissione del fascicolo contenente la notizia di reato, di
disporre preventiva citazione per l'udienza preliminare del
verbalizzante della polizia giudiziaria a chiarimenti sulla notizia
di reato stessa, o quanto meno di richiederla all'udienza
preliminare, prescindendo da eventuale prova per testi, prima di
esporre sinteticamente quanto previsto dal secondo comma del detto
art. 421"; b) dell'art. 422, primo comma, del codice di procedura
penale "laddove non sembra contemplare l'esplicita eventualità che
siano le stesse parti ad attivare il meccanismo probatorio di cui
alla stessa norma", nonché "laddove nella riduttiva dizione
"audizione di consulenti tecnici" non contempla esplicitamente la
facoltà di tutte le parti di richiedere apposita autonoma c.t.u.":
il tutto per violazione degli artt. 2, 3, 97 (per i motivi sopra
esposti), e 24 della Costituzione (per violazione del diritto di
difesa);
che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del
Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza delle
questioni;
Considerato che, per l'identicità delle questioni sollevate, i
giudizi vanno riuniti e decisi congiuntamente;
che le questioni, già proposte sostanzialmente nei medesimi
termini dallo stesso giudice a quo, sono state dichiarate
manifestamente infondate con ordd. nn. 252 e 303 del 1991 e gli
attuali provvedimenti di rimessione non contengono, come detto,
argomentazioni nuove;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 416, secondo
comma, 421, secondo comma, e 422, primo comma, del codice di
procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 97
della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Ancona con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 novembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 novembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:434 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte