Ordinanza n. 435/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/12/1987 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 895/1967
- art. 14legge 110/1975
- art. 1legge 895/1967
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 22legge 110/1975
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 7 della
legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle
armi) sostituiti dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme
contro la criminalità), in relazione all'art. 22 della legge 18
aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per
il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) promosso
con ordinanza emessa il 6 dicembre 1979 dal Tribunale di Chiavari,
iscritta al n. 139 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 124 dell'anno 1980;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Tribunale di Chiavari, con l'ordinanza in
epigrafe, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 2 ottobre 1967,
n. 895, come sostituito dall'art. 14 della legge 18 aprile 1975, n.
110, nella parte in cui punisce la vendita o la cessione non
autorizzata di armi comuni da sparo destinate alla caccia, mentre è
esente da pena la locazione o il comodato della medesima arma (cfr.
art. 22 della legge n. 110 del 1975, cit.) che consentirebbero "una
più frequente e, quindi, incontrollabile e maggiormente pericolosa,
circolazione delle armi stesse";
Considerato che, secondo la giurisprudenza costante di questa
Corte, non può censurarsi, sotto il profilo della disparità di
trattamento, una norma che ragionevolmente tuteli alcuni interessi,
argomentando che interessi di uguale misura o addirittura più
rilevanti non abbiano trovato analoga tutela (cfr. sentt. nn.
168/1982, 132/1986 e 297/1986);
che, in particolare, nella specie, si chiede l'annullamento di
una norma che ragionevolmente incrimina la vendita o la cessione non
autorizzata di armi, a tutela dell'interesse al controllo della
circolazione delle armi, e ciò soltanto a causa della omessa
incriminazione delle fattispecie di locazione o comodato delle armi
stesse;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, come
sostituito dall'art. 14 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in
riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Tribunale di Chiavari con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:435 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte