Ordinanza n. 435/1988
Altra decisione · depositata il 07/04/1988 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
citata
- art. 1legge 554/1985
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.l. 8 luglio 1974,
n. 255, convertito in legge 10 agosto 1974, n. 352 (applicazione dei
regolamenti comunitari n. 834/74 e n. 1495/74 concernenti zuccheri
destinati all'alimentazione umana), promosso con l'ordinanza emessa
l'11 marzo 1985 dal Tribunale di Novara nel procedimento civile
vertente tra la s.n.c. Donini e la Cassa Conguaglio Zucchero,
iscritta al n. 810 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale,
dell'anno 1986;
Visti l'atto di costituzione della s.n.c. Donini nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore
Francesco Saja;
Uditi l'avv. Giulio Cevolotto per la s.n.c. Donini e l'Avvocato
dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei
ministri;
Ritenuto che con regolamento C.E.E. n. 834 del 5 aprile 1974 (G.U.
della Comunità 9 aprile 1974) furono adottate disposizioni
necessarie per evitare perturbazioni nel mercato dello zucchero,
conseguenti alla decisione della C.E.E. di fissare il prezzo di
intervento per la campagna saccarifera 1974-1975 ad un livello
superiore del 7% del prezzo applicabile durante la compagna
saccarifera 1973-1974;
che, in particolare, all'art. 6 del cit. Reg. fu disposto che
"l'Italia adotta le misure nazionali per evitare perturbazioni sul
mercato provocate dall'aumento in lire italiane del prezzo dello
zucchero al 1° luglio 1974" e fu anche precisato che "tali misure
consistono particolarmente in un pagamento ai produttori di
barbabietole del plusvalore sulle giacenze";
che con successivo Regolamento C.E.E. n. 1495 del 14 giugno 1974
(G.U. della Comunità del 15 giugno 1974) il ricordato art. 6 fu
interpretato nel senso che venisse imposto l'obbligo della denuncia
di tutte le giacenze di zucchero in Italia, superiori ai cinquecento
chilogrammi;
che, in relazione ai suddetti provvedimenti comunitari, l'Italia
emanò il d.l. 8 luglio 1974 n. 255 convertito nella l. 10 agosto
1974 n. 352, con il quale fu stabilito per "tutti coloro che alle ore
zero del 1 luglio 1974 detenevano a qualsiasi titolo zucchero... per
quantità superiori a 500 Kg.", l'obbligo di versare la somma di L.
9.172,75 al quintale alla Cassa Conguaglio Zucchero, la quale avrebbe
costituito un fondo per la distribuzione di un contributo ai
produttori di barbabietole;
che con sentenza 30 ottobre 1975 la Corte di Giustizia di
Lussemburgo dichiarò l'illegittimità del ricordato art. 6 Reg. n.
834 del 1974, per non essere state fissate le norme sostanziali di
base per calcolare la misura del contributo e per non essere state
poste le distinzioni tra produttori e imprese utilizzatrici, soggetti
non equiparabili;
che con ordinanza 7 novembre 1977 il Tribunale di Novara, nella
causa promossa dalla impresa utilizzatrice s.n.c. Donini Franco e C.
contro la Cassa Conguaglio Zucchero, sollevava questione di
legittimità costituzionale del cit. d.l. n. 255 del 1974, in quanto
la norma predetta assimilava le imprese produttrici a quelle
utilizzatrici, risultando altresì in contrasto con la ricordata
sentenza della Corte di Lussemburgo;
che con ordinanza 9-29 luglio 1982 questa Corte, premesso che la
C.E.E. aveva emanato, a seguito della indicata decisione della Corte
di Giustizia della Comunità, il Regolamento 5 dicembre 1977 n. 2680,
rimetteva gli atti al giudice a quo perché riesaminasse la rilevanza
della proposta questione;
che con ordinanza 11 marzo 1985 (Reg. ord. n. 810 del 1985) il
predetto Tribunale riteneva la persistente rilevanza della sollevata
questione, formulando ai fini della non fondatezza qualche ulteriore
considerazione;
che successivamente veniva emanata la l. 16 ottobre 1985 n. 554,
il cui art. 1, per adeguarsi alle discipline comunitarie, precisa che
la quantità di zucchero soggetta a contributo è determinata con
esclusione delle scorte di esercizio delle imprese utilizzatrici,
quali definite a tale scopo nella medesima disposizione. All'art. 2
però viene poi attribuito, per chi ha versato il contributo non
dovuto, il diritto al rimborso, mentre all'art. 3 è posto l'obbligo
alla restituzione a carico della Cassa Conguaglio Zucchero che abbia
indebitamente percepito il contributo non dovuto.
Considerato che, a seguito della cit. l. n. 554 del 1985, si
impone una nuova restituzione degli atti al giudice a quo, affinché
voglia riesaminare la persistente rilevanza della proposta questione
in relazione alla sopravvenuta disciplina.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Novara perché
riesamini la persistente rilevanza della proposta questione in
relazione alla sopravvenuta legge 16 ottobre 1985 n. 554.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:435 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte