Ordinanza n. 435/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/1989 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 19d.l. 688/1982
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi primo
e secondo, del decreto legge 30 settembre 1982, n. 688 (Misure
urgenti in materia di entrate fiscali), convertito nella legge 27
novembre 1982, n. 873, promosso con ordinanza emessa il 20 maggio
1988 dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento civile vertente
tra l'Amministrazione delle Finanze dello Stato e la S.p.a.
Montecatini-Edison, iscritta al n. 52 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto la
restituzione di diritti per servizi amministrativi, indebitamente
corrisposti per l'importazione di merci provenienti da paesi - come
si evince dall'esame del fascicolo a quo - aderenti al General
Agreement on Tariffs and Trade (G.A.T.T.), la Corte d'appello di
Torino, con ordinanza in data 20 maggio 1988 (r.o. n. 52 del 1989),
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 19
del decreto legge 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in
materia di entrate fiscali), convertito in legge 27 novembre 1982, n.
873;
che la norma denunciata viene censurata nella parte in cui,
subordinando con effetto retroattivo la ripetizione di tributi,
indebitamente pagati, alla prova documentale che l'ammontare degli
stessi non sia stato riversato su altri soggetti, si porrebbe in
contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;
che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo
che la questione venga dichiarata manifestamente infondata;
Considerato che il giudice a quo non esprime alcun apprezzamento
circa il requisito della non manifesta infondatezza, limitandosi ad
affermare che la legittimità costituzionale della norma impugnata
non appare "incontrovertibile secondo gli attuali orientamenti della
dottrina e della giurisprudenza";
che sotto tale profilo la questione va pertanto dichiarata
manifestamente inammissibile risultando violata la prescrizione di
cui all'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
(vedi ord. n. 102 del 1983);
che, peraltro, ad identiche conclusioni deve pervenirsi anche
per quanto concerne il requisito della rilevanza, in quanto l'atto di
rimessione non appare sufficientemente motivato, non essendo in alcun
modo precisato se si tratta di importazioni provenienti da paesi
comunitari o extracomunitari, e, in quest'ultimo caso, se sia
comunque applicabile la normativa CEE, dovendosi, nell'eventualità
che ricorresse una di tali ipotesi, escludere la rilevanza della
questione (vedi in proposito ord. n. 1077 del 1988);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 19 del decreto legge 30
settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia di entrate
fiscali), convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte
d'Appello di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1989:435 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte