Ordinanza n. 435/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/11/1991 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale
della Lombardia 4 luglio 1988, n. 39 (Norme a sostegno della
promozione ed incentivazione della ricettività turistica alberghiera
ed extralberghiera in occasione dei mondiali di calcio 1990),
promosso con ordinanza emessa il 21 giugno 1990 dal Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia nel ricorso proposto da
Cocchi Anna contro il Comune di Milano ed altri iscritta al n. 357
del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel giudizio promosso da Cocchi Anna per
l'annullamento di una concessione concernente un intervento edilizio
relativo all'Hotel Gala, sito in Milano, il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia, con ordinanza emessa il 21 giugno 1990,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge
regionale della Lombardia 4 luglio 1988, n. 39, in riferimento
all'art. 128 della Costituzione, sostenendo che le norme sul
procedimento preordinato al rilascio della concessione edilizia per
la realizzazione di nuove strutture alberghiere in occasione dei
campionati mondiali di calcio del 1990, contenute nella legge
impugnata, sarebbero lesive delle competenze attribuite ai Comuni
dalla legge statale e fatte salve dall'art. 2 del d.P.R. n. 616 del
1977;
che, in particolare, ad avviso del giudice remittente, l'art. 5
della legge impugnata, attribuendo all'atto di approvazione della
Giunta regionale l'efficacia di concessione in deroga nel caso di non
conformità edilizia e riconoscendo all'intervento edilizio il
carattere di opera di interesse generale, lederebbe le competenze del
Consiglio comunale in materia di varianti agli strumenti urbanistici,
previste dagli artt. 10, ultimo comma, e 16, ultimo comma, della
legge n. 1150 del 1942, e di deroghe ai regolamenti edilizi, di cui
all'art. 16, secondo comma, della legge n. 765 del 1967, dal momento
che le norme impugnate prevedono che l'atto di approvazione della
Giunta regionale esplichi efficacia derogatoria in via immediata,
senza la necessità di ulteriori ed autonomi interventi deliberativi
dell'organo comunale, non rilevando d'altro canto la circostanza che
il Comune sia chiamato a formulare un parere vincolante, ma non
obbligatorio;
che, secondo il giudice a quo, l'art. 6 della legge impugnata -
prevedendo che dopo l'approvazione del progetto da parte della
Regione la concessione debba essere rilasciata dal Sindaco entro
trenta giorni, operando, in difetto, l'istituto del silenzio assenso
- contrasterebbe con le norme statali previste dagli artt. 1 e 4
della legge n. 10 del 1977, che, disciplinando il rilascio delle
concessioni edilizie, ne attribuiscono il relativo potere al Sindaco;
Considerato che nonostante l'impugnativa sia formulata nei
confronti dell'intera legge, dalla prospettazione delle censure e dai
riferimenti alla fattispecie oggetto del giudizio a quo, deve dedursi
che la questione concerne esclusivamente gli artt. 5, primo comma, e
6 della legge regionale della Lombardia 4 luglio 1988, n. 39;
che questa Corte, con sentenza n. 212 del 1991, ha già
dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme denunciate
nel presente giudizio;
che, pertanto, deve essere dichiarata la manifesta
inammissibilità della questione proposta;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 5, primo comma, e 6 della
legge regionale della Lombardia 4 luglio 1988, n. 39 (Norme a
sostegno della promozione ed incentivazione della ricettività
turistica alberghiera ed extralberghiera in occasione dei mondiali di
calcio 1990), in riferimento all'art. 128 della Costituzione,
sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia con
la ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 novembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 novembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:435 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte