Ordinanza n. 435/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/11/1992 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge
regionale siciliana 15 marzo 1963, n. 16 (Ordinamento amministrativo
degli enti locali della Regione siciliana), come sostituito dall'art.
2 della legge regionale siciliana 21 febbraio 1976 n. 1, in
riferimento all'art. 20, primo comma, dello Statuto della Regione
siciliana (L. cost. 26 febbraio 1948, n. 2) nonché agli artt. 97,
primo e terzo comma, e 130 della Costituzione, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 aprile 1991 dal Tribunale
amministrativo regionale per la Sicilia - sezione di Catania sul
ricorso proposto da Mazzone Salvatore contro la Commissione
Provinciale di controllo di Catania ed altri, iscritta al n. 189 del
registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 16 1. a s.s dell'anno 1992;
2) ordinanza emessa il 10 ottobre 1991 dal Tribunale
amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione di Catania sul
ricorso proposto da Cintolo Franco ed altri contro la Commissione
provinciale di controllo di Ragusa ed altri, iscritta al n. 252 del
registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 20 1. a s.s dell'anno 1992;
Visti gli atti di intervento della Regione Sicilia;
Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per Sicilia -
sezione di Catania, I sez., nel corso del giudizio proposto da
Mazzone Salvatore contro la Commissione provinciale di controllo di
Catania ed altri per l'annullamento delle due decisioni con le quali
tale Commissione aveva annullato altrettante decisioni del Comitato
di gestione dell'USL n. 30 di Palagonia relative al mantenimento in
servizio del ricorrente oltre il 65° anno di età, fino al
raggiungimento del massimo periodo contributivo e comunque non oltre
il 70° anno di età, con ordinanza del 10 aprile 1991 (pervenuta a
questa Corte il 31 marzo 1992, iscritta al R.O. n. 189 del 1992), ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 della
legge regionale 15 marzo 1963, n.16 (Ordinamento amministrativo degli
enti locali della Regione siciliana), come sostituito dall'art. 2
della legge regionale 21 febbraio 1976, n. 1;
che, secondo il remittente, le norme impugnate violerebbero
l'art. 20, primo comma, dello Statuto della Regione siciliana (L.
cost. 26 febbraio 1948, n. 2) nonché gli artt. 97, primo e terzo
comma, e 130 della Costituzione, sia in quanto attribuiscono
all'Assemblea regionale siciliana - che è, secondo lo Statuto,
organo esclusivamente legislativo - il potere di nomina dei
componenti della Commissione di controllo, sia in quanto, nel
disciplinare la composizione dello stesso organo di controllo, non ne
garantirebbero idoneamente il carattere tecnico;
che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia -
sezione di Catania, II sez., nel giudizio proposto da Cintolo Franco
ed altri contro la Commissione provinciale di controllo di Ragusa, il
Comune di Ragusa ed altro per l'annullamento di una delibera della
Giunta municipale di Ragusa e di due delibere della suddetta
Commissione provinciale di controllo, relative all'indizione di
concorsi interni riservati, con ordinanza del 10 ottobre 1991
(pervenuta a questa Corte il 28 aprile 1992, iscritta al R.O. n. 252
del 1992), ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dello stesso art. 30 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;
che, secondo il remittente, sarebbero violati l'art. 20, primo
comma, dello Statuto regionale siciliano nonché gli artt. 97, primo
e terzo comma, e 130 della Costituzione per le stesse ragioni di cui
alla precedente ordinanza n. 189 del 1992, che viene espressamente
richiamata;
che nei giudizi è intervenuta l'Avvocatura generale dello
Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
per chiedere che le questioni siano dichiarate inammissibili o, in
subordine, infondate;
Considerato che i giudizi possono essere riuniti e decisi con
un'unica pronuncia in quanto prospettano questioni uguali;
che nell'ordinanza n. 189 del 1992, dopo aver esaminato nel
merito i motivi del ricorso sottoposto al suo giudizio ed aver
riconosciuto la fondatezza di uno di essi, il Tribunale
amministrativo ha omesso di pronunciare il conseguente annullamento
dell'atto impugnato deducendo che ciò avrebbe comportato, in sede di
eventuale rinnovazione dell'atto censurato, l'applicazione dell'art.
30 della legge regionale n. 16 del 1963, che viene sospettato di
illegittimità costituzionale;
che la questione risulta, pertanto, sollevata in via ipotetica
in riferimento ad eventuali atti futuri e dopo avere anticipato la
decisione di merito;
che uguali considerazioni devono essere fatte in ordine alla
ordinanza n. 252 del 1992, emanata dopo che con separata sentenza
erano già stati compiutamente esaminati e decisi i motivi del
ricorso;
che, pertanto, le questioni sollevate devono essere dichiarate
manifestamente inammissibili per assoluto difetto di rilevanza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge
regionale siciliana 15 marzo 1963, n.16 (Ordinamento amministrativo
degli enti locali della Regione siciliana), come sostituito dall'art.
2 della legge regionale 21 febbraio 1976, n. 1, in riferimento
all'art. 20, primo comma, dello Statuto della Regione siciliana (L.
cost. 26 febbraio 1948, n. 2) nonché agli artt. 97, primo e terzo
comma, e 130 della Costituzione, sollevate dal Tribunale
amministrativo regionale per la Sicilia - sezione di Catania, sezioni
I e II, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:435 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte