Ordinanza n. 435/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/12/1993 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 299Codice di procedura penale
- art. 391Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 286- bis del
codice di procedura penale, come introdotto dal decretolegge 12
novembre 1992, n. 431, e dal decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3,
promosso con ordinanza emessa il
24 febbraio 1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Forti
Gianclaudio, iscritta al n. 240 del registro ordinanze 1993 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima
serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 novembre 1993 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3,
primo comma, 27, terzo comma, 32, primo comma, 101, secondo comma, e
111, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità
dell'art. 286-bis del codice di procedura penale, come introdotto dal
decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431, e dal decreto-legge 12
gennaio 1993, n. 3;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che il decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431, non è
stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta
dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12
gennaio 1993 e che altrettanto è accaduto per il decreto-legge 12
gennaio 1993, n. 3, come risulta dal comunicato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1993, sicché, in conformità
alla giurisprudenza di questa Corte (vedi, da ultimo, le ordinanze
nn. 292, 229, 116 e 51 del 1993), la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
che, d'altra parte, nel caso di specie il giudice a quo ha
espressamente riconosciuto di aver già fatto applicazione della
norma impugnata allorché ha disposto in sede di udienza di convalida
la misura degli arresti domiciliari, deducendo, a tal proposito, la
rilevanza della questione sotto il duplice profilo che "il giudice
era tenuto a pronunciarsi sulla richiesta del p.m. entro cinque
giorni dalla stessa (art. 299 c. 3 c.p.p.) e non poteva, pertanto,
che definire la questione dello status libertatis dell'indagato sulla
base dell'attuale normativa, salvo poi eccepirne
l'incostituzionalità", e che, comunque, il giudice stesso "è tenuto
a riesaminare l'attualità della propria decisione in punto di
libertà personale con riferimento alle nuove e diverse esigenze di
ordine cautelare che potranno di volta in volta presentarsi";
che entrambi i rilievi svolti dal giudice a quo in punto di
rilevanza sono destituiti di fondamento, giacché, quanto al primo,
anche a voler prescindere dal fatto che, essendo stato il rimettente
chiamato a pronunciarsi de libertate in sede di convalida, il
referente normativo non è quello offerto dall'art. 299 comma 3
c.p.p. (riguardante la revoca e la sostituzione di misure già
disposte) ma quello dall'art. 391 comma 5 c.p.p., è agevole
replicare che non è certo la brevità del termine a disposizione del
giudice una circostanza che lo legittimi ad una sorta di
"applicazione provvisoria" di una norma ritenuta incostituzionale e a
sollevare incidente solo in un secondo momento; paradosso, d'altra
parte, svelato dallo stesso dispositivo dell'ordinanza che, nel
disporre "la sospensione del giudizio sulla libertà personale"
dell'imputato, in realtà non produce effetti sospensivi di sorta,
essendosi quel giudizio esaurito con l'adozione del provvedimento che
ha disposto la misura;
che anche il secondo degli accennati rilievi è inconferente ai
fini che qui interessano, in quanto al giudice è consentito
provvedere di ufficio alla revoca o alla sostituzione delle misure
nelle sole ipotesi che l'art. 299 comma 3 c.p.p. tassativamente
enumera; sicché, non ricorrendo nella specie nessuna di tali
ipotesi, è evidente, allora, che il giudice a quo ha perso qualsiasi
potere di controllo sullo status libertatis, che potrà riespandersi
solo a séguito di una domanda delle parti la quale darebbe vita,
peraltro, ad un nuovo procedimento incidentale;
e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
inammissibile anche perché priva del requisito della rilevanza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 286- bis del codice di
procedura penale, come introdotto dal decreto-legge 12 novembre 1992,
n. 431 e dal decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3, sollevata, in
riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 27, terzo comma, 32, primo
comma, 101, secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione,
dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:435 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte