Ordinanza n. 435/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1998 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 21legge 319/1976
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 27Costituzione
- art. 21legge 79/1995
- art. 3legge 79/1995
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 21, primo
comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle
acque dall'inquinamento), promosso con ordinanza emessa l'11 marzo
1998 dal pretore di Grosseto nel procedimento penale a carico di
Angelo Ercolanoni ed altro, iscritta al n. 344 del registro ordinanze
1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21,
prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1998 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che, con ordinanza emessa l'11 marzo 1998 nel corso di un
procedimento penale promosso per essere stati effettuati scarichi di
acque di lavorazione provenienti da insediamento produttivo in
assenza della prescritta autorizzazione, il pretore di Grosseto ha
sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'articolo 21, primo
comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle
acque dall'inquinamento);
che la norma denunciata punisce con la sanzione penale
dell'arresto o dell'ammenda chiunque apre o comunque effettua nuovi
scarichi nelle acque, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver
richiesto la prescritta autorizzazione; mentre l'esercizio di uno
scarico che superi i parametri di accettabilità è punito, dal terzo
comma dello stesso art. 21 (come risultante dalla modifica introdotta
dall'art. 3 del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172), con la sola
sanzione amministrativa ovvero con la pena dell'ammenda o
dell'arresto, a seconda che si tratti di scarichi provenienti da
insediamenti civili e da pubbliche fognature o provenienti da
insediamenti produttivi;
che, ad avviso del giudice rimettente, la lesione del bene
tutelato, che può derivare dal mancato rispetto dei limiti tabellari
di accettabilità degli scarichi, può essere molto superiore alla
concreta lesione derivante dalla sola mancata richiesta di
autorizzazione allo scarico, la quale costituisce una violazione
puramente formale se lo scarico non autorizzato è conforme alle
prescrizioni tabellari di accettabilità; punire con sanzione penale
quest'ultima condotta e con sanzione amministrativa il superamento
dei limiti tabellari determinerebbe una disparità di trattamento e
la violazione del principio di ragionevolezza, che deve
caratterizzare la discrezionalità del legislatore anche nelle sue
scelte punitive;
che il giudice rimettente prospetta, con l'accoglimento della
questione di legittimità costituzionale, l'inquadramento della
mancata richiesta di autorizzazione allo scarico tra gli illeciti
amministrativi, limitando l'applicabilità della sanzione penale
(prevista dall'art. 21, terzo comma, della legge n. 319 del 1976)
alle sole ipotesi di effettivo superamento, nello scarico, dei
parametri di accettabilità;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile
o, comunque, non fondata.
Considerato che le norme per la tutela delle acque
dall'inquinamento prevedono l'omissione della richiesta di
autorizzazione per l'apertura di uno scarico come figura di illecito
diversa dal superamento, negli scarichi, dei parametri di
accettabilità, sanzionando distintamente le due diverse ed autonome
condotte, le quali possono dar luogo ad un concorso di illeciti;
che appartiene alla discrezionalità del legislatore, esercitata
nei limiti della ragionevolezza, la configurazione dei reati e la
previsione delle relative sanzioni (sentenze n. 370 del 1996 e n. 84
del 1997; ordinanza n. 456 del 1997). La diversa quantificazione
delle sanzioni per l'omessa richiesta di autorizzazione e per lo
scarico oltre i limiti di accettabilità non appare palesemente
irragionevole, potendo il legislatore valutare come più grave
l'omissione, che non consente o rende più difficoltoso individuare
lo scarico ed effettuare i necessari controlli anche al fine di
accertare l'eventuale ulteriore illecito del superamento dei limiti
di accettabilità;
che la distinzione dei tipi di scarico, da insediamenti civili e
pubbliche fognature o da insediamenti produttivi, con effetti anche
sulle sanzioni per la omessa richiesta di autorizzazione
all'apertura, costituisce una scelta del legislatore (sentenza n. 330
del 1996), che può trovare giustificazione nell'esigenza,
discrezionalmente ma non irrazionalmente apprezzata dallo stesso
legislatore, di un regime complessivamente più severo per quelli
ritenuti potenzialmente più inquinanti;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale deve
essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 21, primo comma, della legge 10 maggio
1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal
pretore di Grosseto con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:435 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte