Ordinanza n. 435/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/10/2000 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 48 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul
processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta
nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), e 37, comma 4-bis
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli
organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli
uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo
contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413),
promosso con ordinanza emessa il 5 febbraio 1999 dalla Commissione
tributaria provinciale di Como sul ricorso proposto da Peverelli
Orlando contro l'Ufficio delle imposte dirette di Como, iscritta al
n. 211 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 16, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da un
contribuente avverso un avviso di accertamento avente ad oggetto
l'omessa indicazione per l'anno 1988 di redditi di lavoro autonomo
occasionale, la Commissione tributaria provinciale di Como, con
ordinanza del 5 febbraio 1999, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale:
dell'art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413),
"nella parte in cui non prevede parametri normativi di riferimento"
in tema di conciliazione delle controversie tributarie, per contrasto
con gli artt. 2, 23 e 53 della Costituzione;
del comma 5 della citata disposizione, "nella parte in cui
consente, senza limiti ed in via permanente, la conciliazione
extraprocessuale di dette controversie", lamentando la violazione
dell'art. 23 della Costituzione;
dell'art. 37, comma 4-bis del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in
attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui "demanda al dirigente
dell'ufficio la determinazione delle condizioni della proposta e
dell'accettazione", per contrasto con gli artt. 23 e 97 della
Costituzione;
del medesimo comma 5 dell'art. 48 del decreto legislativo
n. 546 del 1992, "nella parte in cui attribuisce al giudice la
verifica dei presupposti e condizioni di ammissibilità della
conciliazione", in violazione degli artt. "97 e 101 segg." della
Costituzione;
che il rimettente, nel rilevare che la carenza di "una
corretta procedimentalizzazione di criteri legali ed amministrativi"
di definizione della conciliazione delle controversie tributarie può
dar luogo ad abusi non consentiti in uno Stato di diritto, lamenta
che il legislatore, inserendo nell'esercizio di una funzione statale
regole proprie dell'impresa, abbia introdotto "il principio
dell'imposizione negoziata, anzi della determinazione concordata
dell'obbligazione tributaria";
che, ad avviso del giudice a quo ne risulterebbe sacrificata,
per i redditi di impresa o di lavoro autonomo, l'esigenza del
concorso alle spese pubbliche in base alla capacità effettiva, in
vista del solo scopo di conseguire un immediato incremento delle
entrate, senza che i dubbi di costituzionalità possano ritenersi
superati in forza dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo
n. 218 del 1997, integrativo dell'art. 37 del decreto legislativo
n. 545 del 1992, il quale affida l'imparzialità dell'Amministrazione
"alle diversificate iniziative dei dirigenti circa le condizioni
della proposta e dell'accettazione, ... neppure portate a conoscenza
del giudice tributario";
che, al tempo stesso, il rimettente ritiene privo di
giustificazione "un intervento del giudice circa i presupposti e le
condizioni della conciliazione extraprocessuale", essendo demandata,
nel vigente quadro normativo, la determinazione dell'obbligazione "al
riservato ed insindacabile giudizio dell'Amministrazione";
che, a quest'ultimo riguardo, l'ordinanza, nel rilevare che i
dubbi di incostituzionalità dell'istituto della conciliazione
parrebbero destinati a permanere anche a fronte di una
interpretazione estensiva o adeguatrice della norma sui poteri del
giudice tributario, osserva che, attualmente, l'intervento di
quest'ultimo "è palesemente ripetitivo dell'esame già compiuto in
via preliminare" (art. 27 del decreto legislativo n. 546 del 1992),
"circa l'ammissibilità del ricorso e la capacità processuale del
ricorrente", risultando, quindi, aggravato "inutilmente il
procedimento della fattispecie conciliativa";
che, in ogni caso, secondo il rimettente, "se (il sistema) è
conforme ai valori costituzionali", si riverberano sul giudice
"riserve e sospetti per eventuali violazioni e/o errori delle parti
nell'accordo conciliativo", perché "l'apparente" ed inutile
controllo a lui demandato lo rende formalmente partecipe
dell'esercizio del potere di disposizione del credito d'imposta,
mentre "il riparto delle competenze ed il principio della separazione
dei poteri ... esigono che gli sia demandato solo il compito di
dichiarare l'estinzione del giudizio";
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, per sentir dichiarare l'infondatezza delle sollevate
questioni.
Considerato che l'ordinanza, nel denunciare le varie disposizioni
sulla conciliazione giudiziale delle controversie tributarie,
prospetta in realtà due diverse e contrastanti questioni;
che la stessa, infatti, da un lato, deduce
l'incostituzionalità dell'istituto della conciliazione giudiziale,
chiedendone la caducazione, con l'effetto di un'espansione delle
competenze del giudice verso una cognizione piena delle controversie
suddette, e, dall'altro, assumendo, sia pure in via di mera ipotesi,
la conformità a Costituzione dell'istituto di cui trattasi, chiede
che venga dichiarato illegittimo l'art. 48, comma 5, del decreto
legislativo n. 546 del 1992, con una pronunzia che, nel ridurre - in
termini che, invero, non appaiono del tutto chiari e definiti - la
funzione del giudice al "solo compito di dichiarare l'estinzione del
giudizio", escluda così la verifica, da parte del medesimo, delle
condizioni e dei presupposti di ammissibilità della conciliazione
raggiunta fuori di udienza;
che, pertanto, in ragione della rilevata contraddittorietà e
perplessità nelle prospettazioni e nelle argomentazioni
dell'ordinanza, le questioni sono da reputare manifestamente
inammissibili (sentenza n. 286 del 1999 ed ordinanze n. 233 e n. 373
del 1999).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge n. 87 del 1953 e
9, secondo comma, delle norme integrative per giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale:
dell'art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413),
in riferimento agli artt. 2, 23 e 53 della Costituzione;
dell'art. 48, comma 5, del citato decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, in riferimento agli artt. 23, 97 e 101 della
Costituzione;
dell'art. 37, comma 4-bis del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in
attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413), in riferimento agli artt. 23 e 97 della
Costituzione;
Sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2000.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 ottobre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:435 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte