Ordinanza n. 436/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/12/1987 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 4 agosto 1978,
n. 413 (Concessione di amnistia e indulto) promosso con ordinanza
emessa il 6 febbraio 1981 dal Pretore di Voltri, iscritta al n. 282
del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 248 dell'anno 1981;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Pretore di Voltri, con l'ordinanza indicata in
epigrafe, ha sollevato, con riferimento all'art. 3 Cost., questione
di legittimità costituzionale del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413
(Concessione di amnistia e indulto) nella parte in cui non prevede
una norma avente effetti assimilabili a quelli tipici dell'amnistia
sui reati contravvenzionali, anche sugli illeciti amministrativi già
costitutivi di contravvenzioni cosiddette "depenalizzate";
che, ad avviso del giudice rimettente, da tale omissione sarebbe
derivata una ingiustificata disparità di trattamento, in quanto
sanzioni pecuniarie di condotte meno pericolose, tanto da essere
state depenalizzate, non sono state estinte, mentre, per effetto
delle ammende amnistiate, sono state estinte sanzioni relative ad
illeciti più pericolosi, già punibili con pene criminali, le quali
peraltro non sono oggi più convertibili in pene detentive;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva
chiedendo che la questione fosse dichiarata infondata;
Considerato che, a parte la già di per sé esaustiva
considerazione circa l'ambito di applicazione dell'istituto della
amnistia, che non riguarda propriamente gli illeciti amministrativi,
la denunciata disparità di trattamento, basata sul presupposto di
una maggiore gravità degli illeciti contravvenzionali, rientranti
nell'odierno provvedimento di clemenza, rispetto ai meno gravi
illeciti amministrativi, per converso non contemplati dall'amnistia,
è del tutto priva di fondamento. I reati contravvenzionali e gli
illeciti amministrativi configurano situazioni giuridiche
differenziate ed incomparabili in quanto fanno parte di settori
dell'ordinamento giuridico del tutto distinti; non si vede, pertanto,
quale omogeneità possa sussistere tra le due categorie che consenta
di istituire un valido raffronto con riferimento al principio di
eguaglianza. Peraltro le scelte del legislatore di assegnare le varie
condotte all'una o all'altra categoria sono eminentemente
discrezionali, fondate unicamente su criteri di politica legislativa,
insindacabili in questa sede;
che "compete esclusivamente al legislatore la scelta del
criterio di discriminazione tra reati amnistiabili e non, e che le
relative valutazioni non possono essere sindacate, salvo che
ricorrano casi in cui la sperequazione normativa tra figure omogenee
di reati assuma dimensioni tali da non potersi considerare sorretta
da alcuna ragionevole giustificazione" (sentt. nn. 214/1975,
59/1980);
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413
sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza, in
epigrafe citata, emessa dal Pretore di Voltri.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:436 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte