Ordinanza n. 436/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/11/1991 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 409, quarto
comma, e 554 del codice di procedura penale, in relazione all'art.
407, terzo comma, dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa
l'8 aprile 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura di Livorno nel procedimento penale relativo alla morte di
Busti Marina ed altra, ordinanza iscritta al n. 381 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura di Livorno, con ordinanza dell'8 aprile 1991, ha sollevato,
in riferimento all'art. 112 della Costituzione, questione di
legittimità degli artt. 409, quarto comma, e 554 del codice di
procedura penale, in relazione all'art. 407, terzo comma, dello
stesso codice, nella parte in cui non prevedono che il giudice per le
indagini preliminari presso la pretura circondariale, di fronte ad
una richiesta di archiviazione avanzata dopo il decorso del termine
per le indagini, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indichi
con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine
indispensabile per il loro compimento;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che il giudice a quo muove dall'assunto che la
prescrizione contenuta nell'art. 407, terzo comma, del codice di
procedura penale, non soltanto precluderebbe l'utilizzazione degli
atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine ma impedirebbe
al giudice di adottare la procedura prevista dall'art. 409, quarto
comma, dello stesso codice e cioè di indicare, a seguito
dell'udienza fissata a norma del secondo comma di tale articolo, le
ulteriori indagini ritenute necessarie, un'indicazione che
risulterebbe priva di senso non potendo comunque il giudice
utilizzare i relativi atti;
che, peraltro, il detto assunto si rivela erroneo perché, se il
decorso del termine per il compimento delle indagini preliminari non
determina la decadenza del pubblico ministero dal potere di formulare
le sue richieste - come lo stesso giudice a quo mostra di ritenere
allorché prospetta l'alternativa "fra l'archiviazione e la richiesta
al P.M. di formulare l'imputazione", alternativa che la Corte
costituzionale, nella sentenza n. 445 del 1990, "ha riconosciuto non
coerente con il principio di massima semplificazione dettato dalla
legge delega per il procedimento pretorile, comportando un innegabile
appesantimento delle indagini" - tutto ciò sta a significare che
l'unica attività colpita dalla inutilizzabilità è quella
d'indagine compiuta oltre il termine stabilito dalla legge o
prorogato dal giudice (v. anche art. 406, ultimo comma);
che, di conseguenza, una volta formulate le richieste, la
disciplina dei termini stabilita dagli artt. 405, 406 e 407 del
codice di procedura penale non ha più modo di operare, risultando
tale disciplina in funzione dell'attività d'indagine compiuta
d'iniziativa del pubblico ministero, assoggettata al controllo del
giudice quanto all'osservanza dei termini stabiliti dalla legge o
prorogati;
che la stessa formulazione letterale dell'art. 409, quarto
comma, nel riservare al giudice il potere di fissare "il termine
indispensabile" per il compimento delle ulteriori indagini, postula
con evidenza che al rigoroso meccanismo legale che predetermina la
durata delle indagini preliminari, viene a sostituirsi una
"flessibile" delibazione giurisdizionale volta a calibrare il termine
stesso in funzione della relativa indispensabilità al compimento di
quelle ulteriori indagini che il medesimo giudice è chiamato ad
indicare, sicché nessuna interferenza può stabilirsi tra la durata
complessiva delle indagini svolte prima della richiesta di
archiviazione e il "termine" fissato dal giudice;
che una simile interpretazione, oltre che fondarsi su una
corretta ricostruzione sistematica dei rapporti fra attività di
indagine del pubblico ministero ed attività di controllo sui
risultati delle indagini ad opera del giudice, trova una
significativa conferma nel testo della relazione governativa al
decreto legislativo 7 dicembre 1990, n. 369 (Ulteriori prolungamenti
dei termini delle indagini preliminari in regime transitorio), ove si
precisa che la disciplina codicistica "sanziona a pena di
inutilizzabilità l'attività di indagine proseguita oltre i termini
di legge (art. 407 comma 3) ma, se si esclude l'avocazione, non
prevede alcuna conseguenza processuale per il caso in cui il pubblico
ministero, contravvenendo alla regola posta dall'art. 405 comma 2
c.p.p., abbia formulato le sue richieste in ordine all'azione penale
oltre i detti termini";
e che, quindi, risultando erroneo il presupposto alla base della
proposta censura, deve dichiararsi la manifesta infondatezza della
questione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 409, quarto comma, e 554 del codice di
procedura penale, in relazione all'art. 407 dello stesso codice,
sollevata, in riferimento all'art. 112 della Costituzione, dal
Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Livorno con
ordinanza dell'8 aprile 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 novembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 novembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:436 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte