Corte costituzionale

Ordinanza n. 436/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/12/1993 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 409, quinto

comma, e 53, secondo comma, del codice di procedura penale, e

dell'art. 3 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale), promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1992 dal Giudice

per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brindisi nel

procedimento penale a carico di Zingarofalo Mauro, iscritta al n. 367

del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 novembre 1993 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Brindisi ha sollevato, in riferimento all'art. 112 della

Costituzione, questione di legittimità degli artt. 409, quinto

comma, e 53, secondo comma, del codice di procedura penale, e

dell'art. 3 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale) nella parte in cui non prevedono fra le ipotesi di

sostituzione del pubblico ministero nella fase del dibattimento

quella in cui il giudice per le indagini preliminari abbia respinto

la richiesta di archiviazione, in quanto - assume il rimettente - si

determina la possibilità di un "esercizio di fatto discrezionale

dell'azione penale", non consentendosi, attraverso la sostituzione,

di esprimere con efficacia una tesi di accusa diversa da quella del

pubblico ministero e "dare concretezza al controllo che il g.i.p. è

tenuto a fare sull'esercizio dell'azione penale" da parte dello

stesso organo;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e

comunque non fondata;

Considerato che il giudice a quo prospetta, sotto specie di

questione di legittimità costituzionale, null'altro che un profilo

di mero fatto, quale è quello dell'atteggiamento che potrà tenere

il rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero nel corso del

dibattimento ove questo consegua ad un pregresso dissenso del giudice

per le indagini preliminari sulla richiesta di archiviazione

formulata dal pubblico ministero, atteggiamento che il rimettente

ritiene essere, sulla base di una assiomatica presupposizione, in

contrasto con la necessità di sostenere "con vigore la costruzione

accusatoria .. nella fase dibattimentale";

che pertanto le eventuali condotte patologiche, quand'anche

sussistenti, sfuggono a qualsiasi controllo di legittimità da parte

di questa Corte, proprio perché frutto delle più disparate ed

imprevedibili scelte che ciascun magistrato del pubblico ministero

può in concreto adottare in ordine alle modalità secondo le quali

coltivare l'accusa nel corso del dibattimento, restando

conseguentemente esclusa qualsiasi possibilità di ricondurre simili

aspetti al quadro normativo che il giudice a quo pone ad oggetto

delle proprie censure;

e che, quindi, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 409, quinto comma, e 53, secondo comma,

del codice di procedura penale, e dell'art. 3 del decreto legislativo

28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in

riferimento all'art. 112 della Costituzione, dal Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Brindisi con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:436 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte