Ordinanza n. 436/2000
Altra decisione · depositata il 24/10/2000 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 146/1990
usata come parametro
citata
- art. 700Codice di procedura civile
- art. 2legge 146/1990
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2,
della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto
di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei
diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della
Commissione di garanzia dell'attuazione della legge), promosso con
ordinanza emessa il 30 agosto 1999 dal tribunale di Bologna nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra la Federazione Nazionale
Lavoratori Elettrici CGIL ed altro e l'ENEL, iscritta al n. 600 del
registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 44, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2000 il giudice
relatore Franco Bile.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe, nel corso di
due giudizi riuniti, il tribunale di Bologna, in funzione di giudice
del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146;
che il primo giudizio concerne un procedimento di repressione
della condotta antisindacale introdotto dalla Federazione Nazionale
Lavoratori Elettrici (FNLE) aderente alla CGIL contro l'ENEL, avente
ad oggetto la dichiarazione del carattere antisindacale del
comportamento da questa tenuto in vista di uno sciopero regionale in
data 23 settembre 1992 e concretatosi - sulla premessa del mancato
rispetto del termine minimo di preavviso ai sensi dell'art. 2, comma
5, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della
legge) nel testo all'epoca vigente - in una serie di comunicati di
asserito contenuto intimidatorio nei confronti dei lavoratori e
quindi nell'invio di comunicazioni con le quali si annunciava la
sospensione dell'accredito dei contributi sindacali per il mese di
settembre del 1992 e la loro rimessione all'INPS, nonché la
sospensione del permesso sindacale per il dipendente Luigi Lucarini,
segretario regionale della FNLE;
che il secondo giudizio ha ad oggetto un ricorso ex art. 700
c.p.c. da quest'ultimo introdotto per ottenere un ordine all'ENEL di
non dar corso alla misura nei suoi riguardi;
che la questione di costituzionalità è stata sollevata con
riferimento alla parte del suddetto art. 4 della legge n. 146 del
1990, che affiderebbe implicitamente al datore di lavoro la
determinazione e l'applicazione delle sanzioni previste nei confronti
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, per la
violazione delle regole circa la proclamazione dello sciopero nei
servizi pubblici essenziali", "sia pure nei termini e alle condizioni
di cui alla sentenza di questa Corte 20 febbraio 1995, n. 57, in
quanto vi sarebbe contrasto della norma denunciata con gli articoli
3, primo e secondo comma, 39 e 40 della Costituzione;
che il rimettente sostiene che nella citata sentenza questa
Corte, avendo deciso nei limiti delle questioni che allora le erano
state rimesse, non avrebbe esaminato la questione della contrarietà
a Costituzione dell'attribuzione all'impresa datoriale del
"diritto-potere di sanzionare il sindacato per la violazione delle
prescrizioni di cui all'art. 2 della legge" n. 146 del 1990;
che l'ordinanza di rimessione argomenta, quindi, la non
manifesta infondatezza della questione, non reputando sufficiente a
garantire il rispetto degli invocati parametri costituzionali
l'ampliamento delle funzioni della Commissione di garanzia di cui
all'art. 12 della legge n. 146 del 1990, determinato dalla sentenza
n. 57 del 1995;
che in punto di rilevanza il rimettente enuncia che, essendo
emerso dall'espletata istruzione che effettivamente l'obbligo di
preavviso non venne rispettato, l'applicazione delle minacciate
sanzioni dovrebbe essere ritenuta giustificata e le domande oggetto
dei giudizi riuniti dovrebbero essere, quindi, rigettate, mentre, ove
la prospettata questione di costituzionalità fosse accolta, le
controversie potrebbero avere esito diverso in conseguenza
dell'esclusione del potere sanzionatorio del datore di lavoro;
che è intervenuto in giudizio tardivamente il Presidente del
Consiglio dei Ministri, tramite la difesa erariale.
Considerato che successivamente alla pronuncia dell'ordinanza è
entrata in vigore la legge 11 aprile 2000, n. 83 (Modifiche ed
integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di
esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e
di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente
tutelati), la quale, oltre ad introdurre modificazioni negli articoli
2 e 4 ed in altri della legge n. 146 del 1990, all'art. 16 ha
disposto, al primo comma, che le sanzioni previste dagli articoli 4 e
9 della legge non si applicano alle violazioni commesse anteriormente
al 31 dicembre 1999, ha sancito, nel secondo comma, che le sanzioni
comminate anteriormente a tale data sono estinte, e stabilito, nel
terzo comma, che i giudizi di opposizione agli atti con i quali sono
state comminate sanzioni per le suddette violazioni, pendenti in
qualsiasi stato e grado, sono automaticamente estinti con
compensazione delle spese;
che tale jus superveniens essendo le sanzioni delle quali si
discute nei giudizi a quibus anteriori alla data del 31 dicembre
1999, integra un obbiettivo mutamento del quadro normativo
potenzialmente idoneo a disciplinare detti giudizi;
che, pertanto, essendo il jus superveniens atto ad incidere
sulla valutazione di rilevanza della sollevata questione, si impone,
secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, la restituzione
degli atti al giudice a quo perché riesamini la persistenza della
rilevanza della questione stessa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bologna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 ottobre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:436 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte