Ordinanza n. 437/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/12/1987 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 895/1967
- art. 7legge 895/1967
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 2legge 110/1975
- art. 10legge 110/1975
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 7 della
legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle
armi) come modificati dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove
norme contro la criminalità) in relazione agli artt. 2 e 10, secondo
e quarto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni
e degli esplosivi), promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1981
dal Tribunale di Rovigo, iscritta al n. 554 del registro ordinanze
1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 352
dell'anno 1981;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Tribunale di Rovigo con ordinanza del 18 giugno
1981 (n. 554 del reg. ord.1981) ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 97
Cost., degli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, così
come modificati dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497, in relazione
all'art. 2 legge 18 aprile 1975, n. 110, con riferimento all'art. 10,
secondo e quarto comma, della stessa legge n. 110 del 1975, in quanto
non diversificano nelle sanzioni penali la posizione di chi succede
nella detenzione di un'arma regolarmente denunciata dal de cuius
rispetto a quella di chi succede nella detenzione di un'arma illegale
ed a quella di chi succede nella detenzione di una collezione di
armi, per l'omessa richiesta delle cui autorizzazioni è prevista
solo una contravvenzione;
Considerato che la parificazione delle prime due fattispecie è
palesemente ragionevole in quanto la denuncia della detenzione d'armi
è destinata ad individuare l'attuale detentore delle stesse, talché
è irrilevante una precedente eventuale denuncia da parte di un altro
soggetto;
che, per quanto riguarda la comparazione della situazione di chi
riceva una collezione d'armi e quella di chi detenga abusivamente
armi, questa Corte ha ritenuto il concorso formale di reati, con
sentenza n. 199 del 1982, con la quale inoltre ha escluso il
contrasto della normativa impugnata con l'art. 97 Cost.;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895,
così come risultano modificati dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497,
in relazione all'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in
riferimento all'art. 10, secondo e quarto comma, della stessa legge
n. 110 del 1975, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.,
dal Tribunale di Rovigo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:437 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte