Ordinanza n. 437/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/12/1993 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 31legge 41/1986
- art. 10legge 67/1988
- art. 10legge 41/1986
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31, ottavo
comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 1986) e dell'art. 10, sesto comma, della legge 11 marzo
1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), promosso con
ordinanza emessa l'11 ottobre 1991 dal Pretore di Roma nel
procedimento civile vertente tra Conti Fernando ed altri e l'I.N.P.S.
ed altro, iscritta al n. 22 del registro ordinanze 1993 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale,
dell'anno 1993;
Visti gli atti di costituzione di Conti Fernando ed altri e
dell'I.N.P.S., nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 16 novembre 1993 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Uditi gli avvocati Salvatore Orestano per Conti Fernando ed altro,
Carlo De Angelis per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Sergio
Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da Conti Fernando
ed altri contro l'I.N.P.S. ed il Ministero del tesoro il Pretore di
Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
31, ottavo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'art.
10, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in relazione
all'art. 53 della Costituzione;
che le norme impugnate, nella parte in cui stabiliscono che la
misura del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario
nazionale sia determinata con riferimento al reddito lordo del
contribuente, diversamente dal modo di determinazione
dell'I.R.P.E.F., viceversa calcolata sul reddito netto del
contribuente, sarebbero in contrasto, ad avviso del giudice
rimettente, con l'art. 53 della Costituzione, per il mancato rispetto
dei principi di coerenza e razionalità cui dovrebbero attenersi le
disposizioni relative al concorso dei cittadini alle spese pubbliche
in ragione della propria capacità contributiva;
Considerato che relativamente ad analoga questione, sollevata nei
confronti dell'art. 31, ottavo comma, della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, questa Corte ha già affermato che la contribuzione di cui
trattasi non ha un connotato tributario certo, in quanto sebbene
riferita al reddito complessivo essa deve essere correlata - stando
all'intentio legislatoris - al costo del servizio (sentenza n. 431
del 1987);
che questione identica alla presente è stata dichiarata non
fondata da questa Corte con sentenza n. 256 del 1992;
che l'ordinanza di rimessione non contiene nuove argomentazioni;
che pertanto la questione è manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 31, ottavo comma, della legge 28 febbraio
1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), e dell'art. 10,
sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 1988), sollevata, in riferimento all'art. 53 della
Costituzione, dal Pretore di Roma, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:437 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte