Ordinanza n. 437/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1998 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del
d.lgs.lgt. 27 luglio 1945, n. 475 (Divieto di abbattimento di alberi
di olivo), promosso con ordinanza emessa il 23 gennaio 1998 dal
pretore di Firenze nei procedimenti civili riuniti vertenti tra V. F.
ed altro e la regione Toscana, iscritta al n. 332 del registro
ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1998;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1998 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
Ritenuto che il pretore di Firenze, con ordinanza del 23 gennaio
1998, nel corso di un giudizio di opposizione contro l'ingiunzione,
emessa dal Presidente della giunta della regione Toscana, di
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per
l'estirpazione, non preventivamente autorizzata, di alcune piante di
olivo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945,
n. 475 (Divieto di abbattimento di alberi di olivo) in riferimento
all'art. 3, primo comma, della Costituzione;
che la norma denunziata prevede l'applicabilità di una sanzione
amministrativa pecuniaria "per un importo uguale al decuplo del
valore delle piante abbattute" in danno di "chiunque abbatte alberi
di olivo senza averne ottenuta la preventiva autorizzazione" e che,
secondo il pretore, nella fattispecie sottoposta al suo giudizio, "è
pacifico che nel momento in cui le piante sono state estirpate
l'autorizzazione mancava" e che, "se la previsione di una sanzione in
misura fissa fosse conforme a costituzione" sarebbe inammissibile la
domanda diretta ad ottenerne la riduzione;
che, ad avviso del giudice a quo, nonostante la Corte abbia già
dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale della norma denunziata, quest'ultima appare in
contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto
"la previsione di una sanzione pecuniaria fissa commisurata al valore
ed al numero degli alberi abbattuti" non permette di tenere conto di
circostanze quali il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria,
ovvero il reimpianto di un numero di piante pari a quello estirpato
e, inoltre, la rigidità della sanzione imporrebbe l'eguale
trattamento di situazioni che possono essere diverse e sarebbe
altresì irragionevole che la sanzione non sia articolata tra un
valore minimo ed uno massimo;
che nel giudizio innanzi a questa Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha eccepito che la
questione è infondata;
che, secondo la difesa erariale, poiché la finalità della norma
è di tutelare il patrimonio olivicolo nazionale, è ragionevole sia
che il taglio delle piante possa essere effettuato soltanto dopo
avere ottenuto la preventiva autorizzazione, sia che l'eventuale loro
reimpianto non sia causa di esclusione della responsabilità per
l'illecito amministrativo, in quanto quest'ultimo si consuma per il
solo fatto dell'estirpazione in mancanza del provvedimento
abilitativo, essendo la valutazione della necessità ed opportunità
della sostituzione degli alberi riservata all'amministrazione
competente;
Considerato che questioni concernenti la norma denunziata,
sollevate in riferimento anche al parametro dell'art. 3, primo
comma, della Costituzione, e sotto profili in larga parte coincidenti
con quelli dedotti dal pretore di Firenze, sono state dichiarate
manifestamente infondate da questa Corte con le ordinanze n. 250 del
1992 e n. 502 del 1987;
che in queste ultime decisioni si è osservato che il modello di
sanzione amministrativa proporzionale, graduata in riferimento
all'entità oggettiva della violazione ed al valore del bene
tutelato, non vulnera il principio di ragionevolezza (ordinanza n.
159 del 1994), tanto più che il giudice dell'opposizione, usando gli
strumenti offerti dall'art. 23 della legge n. 689 del 1981, può
anche valutare la congruenza della base di calcolo della sanzione
(ordinanza n. 250 del 1992);
che la previsione di una sanzione proporzionale consente anche il
pagamento in misura ridotta (sentenze n. 187 del 1996 e n. 152 del
1995), il quale, in riferimento al caso in esame, è espressamente
previsto dall'art. 7, commi 4 e 5, della legge della regione Toscana
12 novembre 1993, n. 85, purché siano osservate le modalità ed il
termine a tale fine stabiliti;
che, ai fini della valutazione discrezionale della compatibilità
dell'attività di espianto con l'interesse pubblico alla salvaguardia
del patrimonio olivicolo, la norma impugnata subordina il taglio
delle piante di olivo ad apposita autorizzazione, che non
irragionevolmente è "preventiva", in quanto costituisce una
condizione di legittimità dell'intervento di espianto, all'esito di
un procedimento amministrativo di ponderazione tra l'interesse
privato del richiedente e gli interessi pubblici coinvolti;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 27
luglio 1945, n. 475 (Divieto di abbattimento di alberi di olivo)
sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della
Costituzione, dal pretore di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:437 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte