Ordinanza n. 438/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/12/1987 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37 del codice
penale, promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1981 dal Pretore
di Cirié, iscritta al n. 153 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 227 dell'anno
1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro.
Ritenuto che il Pretore di Cirié con l'ordinanza in epigrafe ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 Cod. pen.,
nella parte in cui, in caso di reati puniti alternativamente con pena
detentiva e pecuniaria, commisura la durata delle pene accessorie al
criterio della conversione delle pene pecuniarie inflitte, con
conseguente possibile maggior durata della sanzione accessoria
rispetto a quella che si sarebbe avuta nell'ipotesi in cui il
giudice, ritenuta la maggior gravità del fatto, avesse applicato una
pena detentiva;
Considerato che, rettamente intesa l'ordinanza di rimessione, il
giudice a quo chiede in realtà una decisione additiva, senza
indicare la soluzione costituzionalmente obbligata da accogliere con
cui la Corte modifichi il criterio adottato dal legislatore;
che quindi, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (cfr.
sent. n. 350 del 1985) la questione è manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 37 cod. pen. in riferimento
agli artt. 3 e 27 Cost., sollevata dal Pretore di Cirié con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:438 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte