Ordinanza n. 438/1999
Altra decisione · depositata il 01/12/1999 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 1224Codice civile
- art. 35d.P.R. 1063/1962
- art. 36d.P.R. 1063/1962
- art. 4legge 741/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge
regionale del Lazio 22 aprile 1989, n. 22 (recte: dell'art. 53 del
"capitolato d'oneri generale, per i contratti delle unità sanitarie
locali relativi all'acquisizione di beni e servizi", allegato B alla
legge regionale del Lazio 22 aprile 1989, n. 22), recante "Modifiche
ed integrazioni alle leggi regionali 14 giugno 1980, n. 58 e 8
settembre 1983, n 58 in materia di attività contrattuale delle
unità sanitarie locali", promosso con ordinanza emessa il 19 marzo
1998 dal Tribunale di Milano, iscritta al n. 829 del registro
ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 45, prima serie speciale,
dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento della Regione;
Udito nella camera di consiglio del 13 ottobre 1999 il giudice
relatore Valerio Onida.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 19 marzo 1998, pervenuta a
questa Corte il 27 ottobre 1998, il Tribunale di Milano ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli
articoli 3 e 117 della Costituzione, dell'art. 53 della legge
regionale del Lazio 22 aprile 1989, n. 22 (recte: dell'art. 53 del
"capitolato d'oneri generale, per i contratti delle unità sanitarie
locali relativi all'acquisizione di beni e servizi", allegato B alla
legge regionale del Lazio 22 aprile 1989, n. 22, recante "Modifiche
ed integrazioni alle leggi regionali 14 giugno 1980, n. 58 e 8
settembre 1983, n. 58 in materia di attività contrattuale delle
unità sanitarie locali", approvato con l'art. 2, comma 2, della
legge medesima), nella parte in cui prevede che l'amministrazione
della USL sia tenuta ad emettere il mandato di pagamento entro
novanta giorni dal ricevimento della fattura, e che il mancato
rispetto del termine "fa sorgere nell'impresa il diritto alla
corresponsione degli interessi sulle somme dovute, al tasso e con le
procedure di cui agli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, quale risulta integrato
dall'art. 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, salvo che il
ritardo non dipenda da fatti imputabili all'impresa ovvero il
pagamento venga sospeso per fatti impeditivi posti in essere da terzi
o da altre amministrazioni";
che gli artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 1063 del 1962 (Approvazione
del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del
Ministero dei lavori pubblici), cui la norma regionale fa rinvio,
prevedono che, decorsi i termini di tolleranza stabiliti, siano
dovuti al creditore dell'amministrazione gli interessi moratori in
misura pari all'interesse praticato dagli istituti di credito in
applicazione di disposizioni o accordi disciplinanti il mercato
nazionale del denaro, misura accertata periodicamente con apposito
decreto dei Ministri del tesoro e dei lavori pubblici;
che il remittente dubita della legittimità costituzionale di
detta norma regionale in quanto essa parrebbe porre una deroga
rispetto alla disciplina di cui all'art. 1224 del codice civile,
stabilendo che per una determinata categoria di contraenti la mora
nelle obbligazioni pecuniarie dia luogo al pagamento di interessi in
misura diversa dal tasso legale;
che, secondo il giudice a quo la norma regionale sarebbe in
contrasto sia con il principio di eguaglianza, ponendo una categoria
di cittadini in posizione diversa innanzi alla legge rispetto a tutti
gli altri per ciò che attiene alla disciplina dei loro rapporti
contrattuali, sia con l'art. 117 della Costituzione, in quanto
violerebbe il limite cosiddetto del diritto privato, basato
sull'esigenza di garantire in tutto il territorio nazionale
eguaglianza di disciplina ai rapporti tra soggetti privati;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente della Regione
Lazio, il quale ha eccepito la inammissibilità della questione in
quanto la disposizione impugnata, contenuta non già nella legge
regionale n. 22 del 1989, bensì nel capitolato d'oneri generale-tipo
approvato con l'art. 2, comma 2, della stessa legge, e allegato ad
essa, non sarebbe una disposizione legislativa, e pertanto non
potrebbe essere oggetto del giudizio di legittimità costituzionale.
Considerato che la disposizione impugnata, contenuta nel capitolato
generale allegato alla legge regionale n. 22 del 1989, e approvato
con l'art. 2, comma 2, della stessa legge, è stata, successivamente
all'emissione dell'ordinanza introduttiva del presente giudizio,
soppressa con la deliberazione della Giunta regionale della Regione
Lazio n. 3741 del 29 luglio 1998, nell'esercizio del potere di
modificare il capitolato medesimo, attribuito alla Giunta regionale
dall'art. 2, comma 3, della citata legge regionale, nel testo
sostituito dall'art. 29, comma 2, della legge regionale del Lazio 31
ottobre 1996, n. 45 (laddove il testo originario prevedeva che tali
modifiche fossero approvate con deliberazione del Consiglio
regionale);
che appare pertanto opportuno rimettere al giudice a quo gli atti
per un nuovo esame della rilevanza della questione alla luce di detta
innovazione normativa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 1 dicembre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:438 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte