Ordinanza n. 438/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/10/2000 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 1077/1966
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 6
dicembre 1966, n. 1077 (Estensione ai dipendenti civili non di ruolo
delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di
quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo),
promosso con ordinanza emessa il 21 dicembre 1998 dal Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sul ricorso proposto da Lagotti
Ambretta contro il Ministero della pubblica istruzione ed altro,
iscritta al n. 611 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale,
dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio -
con ordinanza del 21 dicembre 1998, emessa nel corso del giudizio
promosso da una docente non di ruolo di una scuola media statale, con
incarico infrannuale, al fine di ottenere l'annullamento dei
provvedimenti con i quali le veniva negato, rispettivamente, il
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità
contratta a seguito di infortunio in itinere e la concessione
dell'equo indennizzo - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 32
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077 (Estensione ai
dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato
delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per
i dipendenti di ruolo), "nella parte in cui non prevede la
concessione dell'equo indennizzo nei confronti dei docenti precari
delle scuole statali con incarico inferiore ad un anno o che
avrebbero potuto ottenere un incarico annuale, ... qualora non
avessero subito l'infortunio";
che l'ordinanza rammenta, in punto di fatto, che la
ricorrente nel giudizio principale, a seguito di sinistro
automobilistico, patito "mentre si recava a prestare la propria
attività lavorativa", è stata riconosciuta affetta da infermità -
concretante "una menomazione dell'integrità fisica e, quindi, un
danno alla salute, tutelata dall'art. 32 della Costituzione" -
"ascrivibile alla sesta categoria della tabella A allegata alla legge
n. 648 del 18 agosto 1950 e successive modificazioni", ma, nonostante
ciò, l'istanza volta a conseguire l'equo indennizzo è stata
respinta sulla base del menzionato art. 4 della legge n. 1077 del
1966, "perché titolare di un incarico precario di insegnamento di
durata infrannuale anziché superiore ad un anno";
che, ad avviso del rimettente, la disposizione denunciata,
nel prevedere la concessione dell'equo indennizzo ed il rimborso
delle spese connesse "solo per i docenti non di ruolo con incarico di
durata non inferiore ad un anno e nell'escludere i docenti precari
con incarico infrannuale in base al solo parametro temporale", si
pone in contrasto con gli artt. 3 e 32 della Costituzione, "per
violazione dei principi di ragionevolezza e di tutela della salute";
che, in particolare, il giudice a quo nel rilevare che il
censurato art. 4 trascura che le funzioni dei docenti sono identiche,
potendo, oltretutto, il docente con incarico infrannuale "ottenere la
proroga o il rinnovo dello stesso, od un nuovo incarico", osserva
che, pertanto, possono "verificarsi situazioni incongruenti", come
quella del docente precario con incarico non inferiore ad un anno, il
quale può ottenere la concessione dell'equo indennizzo per
infortunio subito il primo giorno di lavoro, laddove il docente con
incarico infrannuale "può subire lo stesso incidente, dopo diversi
mesi di servizio anche se di durata inferiore ad un anno, senza
ottenere lo stesso beneficio";
che, infine, il rimettente sostiene che "la ricorrente,
qualora non avesse subito l'infortunio, avrebbe ottenuto un incarico
considerato corrispondente ad un anno scolastico", circostanza,
questa, comprovata "dalla durata dell'incarico conferito alla docente
chiamata a sostituirla, a seguito dell'infortunio subito";
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale
ha concluso per sentir dichiarare inammissibile o, comunque,
infondata o manifestamente infondata la sollevata questione,
insistendo nelle medesime conclusioni anche con memoria illustrativa
successivamente depositata.
Considerato che, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 6
dicembre 1966, n. 1077 è stata già esaminata dalla Corte, che l'ha
dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 710 del 1988;
che, in quell'occasione, si è avuto modo di affermare che la
diversità di disciplina, ai fini del riconoscimento dell'equo
indennizzo, posta dalla disposizione denunciata tra dipendenti
statali non di ruolo in relazione alla durata dell'incarico, trova
"fondamento nella non omogeneità delle situazioni poste a confronto
e nella esigenza di attribuire tutela, agli effetti che qui rilevano,
soltanto alle attività destinate a svolgersi per un periodo di tempo
di apprezzabile durata, discrezionalmente stabilito dal legislatore";
che, pertanto, a prescindere dal rilievo di mero fatto
sull'incarico annuale che la ricorrente nel giudizio a quo avrebbe
ottenuto "qualora non avesse subito l'infortunio", come tale
insuscettibile di dar luogo ad un problema di costituzionalità
(vedi, tra le molte, sentenze n. 417 del 1996 e n. 295 del 1995), non
appaiono prospettati dal rimettente, sotto l'esaminato profilo di
censura, motivi nuovi o diversi che possano indurre a mutar d'avviso
rispetto al menzionato precedente orientamento;
che, peraltro, l'ordinanza, con motivazione assai scarna,
muovendo dall'assunto che nella specie vi è stata una "menomazione
dell'integrità fisica" e, quindi, un "danno alla salute", ritiene
che la disposizione censurata si ponga in contrasto anche con
l'art. 32 della Costituzione;
che, tuttavia, l'evocazione di tale ultimo parametro non
appare pertinente, giacché l'istituto dell'equo indennizzo si
inserisce nel sistema previdenziale per le invalidità subite dai
pubblici dipendenti, distinguendosi così dall'ordinaria tutela
risarcitoria per il pregiudizio all'integrità fisica, alla quale il
rimettente, sia pure in estrema sintesi, sembra alludere nel
richiamare la categoria del danno alla salute;
che, dunque, la questione va dichiarata, sotto ogni profilo,
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1966,
n. 1077 (Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle
Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza
e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo), sollevata, in
riferimento agli art. 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 ottobre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:438 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte