Ordinanza n. 438/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/2001 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 423Codice penale
- art. 423-bisCodice penale
- art. 11legge 353/2000
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 449 del codice
penale, promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 2000 dal
Tribunale di Siena nel procedimento penale a carico di J. E. H.,
iscritta al n. 138 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, 1a serie speciale,
dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2001 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che il Tribunale di Siena, con ordinanza del 7 dicembre
2000, ha sollevato, in riferimento al "principio di ragionevolezza
della norma penale" e al principio di necessaria proporzione tra
reato e sanzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 449 del codice penale (Delitti colposi di danno),
relativamente all'ipotesi di incendio colposo;
che il giudice rimettente osserva che la fattispecie colposa
del reato di incendio, oggetto del giudizio penale principale, è
equiparata, quanto alla pena stabilita dall'impugnato art. 449 cod.
pen. [reclusione da uno a cinque anni], a una serie di altre ipotesi
di disastro tra le quali il giudice a quo enumera i reati di strage,
di disastro ferroviario o aviatorio, di naufragio - che, nella loro
forma dolosa, sono invece punite assai più severamente dell'incendio
doloso;
che, ritenendo corretta "giuridicamente e nella sostanza" la
differenziazione tra l'incendio e gli altri delitti sopra detti se
realizzati nella loro forma dolosa, il rimettente si duole della
assimilazione dei medesimi fatti se realizzati nella forma colposa,
sollevando pertanto il dubbio di costituzionalità della norma
incriminatrice da cui detta parificazione deriverebbe, sotto il
profilo della violazione del principio di ragionevolezza della legge
penale, quale espresso dalla giurisprudenza costituzionale in tema di
necessario bilanciamento tra disvalore del fatto e sanzione;
che prosegue il giudice rimettente - la sproporzione tra il
fatto (il reato di incendio colposo) e la sanzione per esso prevista
apparirebbe in modo ancor più evidente, "per esempio", alla luce del
raffronto tra la pena minima stabilita per l'ipotesi colposa di reato
in esame (un anno di reclusione) e quella, anch'essa minima,
stabilita per il reato di omicidio colposo (sei mesi di reclusione),
nonostante che quest'ultimo sia un reato contro la persona che,
secondo il Tribunale, appare ictu oculi di maggiore gravità rispetto
all'incendio colposo, reato di pericolo contro l'incolumità
pubblica;
che per le anzidette argomentazioni il giudice rimettente
ritiene che il bilanciamento tra interessi da tutelare e disvalore
dei fatti "impone un'operazione di riesame sotto il profilo della
gravità della pena" per il reato di incendio colposo, in modo da
consentire di adeguare in concreto la pena al fatto e così di
rispettare il principio di ragionevolezza, secondo il medesimo
criterio adottato per la dichiarazione di incostituzionalità della
previsione del minimo edittale per il reato di oltraggio a pubblico
ufficiale, appunto perché non proporzionato rispetto ad altre
fattispecie, più gravi e tuttavia sanzionate più lievemente;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per l'infondatezza della questione sollevata.
Considerato che il Tribunale di Siena chiede a questa Corte una
pronuncia di incostituzionalità dell'art. 449 cod. pen.,
relativamente alla sola ipotesi di incendio colposo che esso
considera nel suo primo comma, assumendo la violazione dell'art. 3
della Costituzione - sotto il profilo del principio di ragionevolezza
della legge e della ingiustificata equiparazione, quanto alla pena
prevista, ad altre più gravi ipotesi di reato - e altresì la
violazione dell'art. 27 della Costituzione [così dovendosi
implicitamente intendere il duplice richiamo (a) all'esigenza della
proporzionalità tra fatto e sanzione e (b) alla pronuncia sentenza
n. 341 del 1994 di questa Corte, resa per l'appunto in riferimento a
entrambi gli anzidetti parametri costituzionali - con la quale è
stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della previsione
della pena minima allora stabilita per il reato di oltraggio a
pubblico ufficiale];
che, relativamente all'argomentazione del rimettente circa
l'irragionevole equiparazione, quanto alla misura della pena, tra il
reato di incendio colposo e altre fattispecie di "disastro" anch'esse
nella forma colposa, reputate dal rimettente più gravi perché
corrispondenti dal punto di vista materiale a condotte che sono
punite, se commesse a titolo di dolo, più severamente dell'incendio
doloso, è da rilevare anche indipendentemente dalla reversibilità,
in linea di principio, dell'argomentazione medesima, che muove dalla
differenziazione per censurare l'omologazione ma che potrebbe
parimenti muovere dall'assimilazione nella forma colposa per
censurare il difforme trattamento dei delitti dolosi; nonché
indipendentemente dall'inesistenza del reato di strage nella forma
colposa, del quale pure il rimettente fa menzione che essa trascura
del tutto il secondo comma dello stesso art. 449 cod.
pen. denunziato, il quale dispone che la pena stabilita in via
generale dal primo comma per l'incendio o per un altro disastro
colposo "è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di
naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone
o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone";
che per questo primo profilo, pertanto, la questione di
costituzionalità è sollevata sulla base di un presupposto
l'equiparazione tra le pene previste per differenti titoli di reato,
quello oggetto del giudizio principale e quelli indicati a tertia
comparationis - contraddetto dalla disciplina legislativa vigente,
che è nel senso della differenziazione;
che, relativamente alla ulteriore censura del rimettente
circa l'irragionevolezza e la sproporzione del trattamento
sanzionatorio minimo previsto per il reato di incendio colposo,
formulata attraverso il confronto con la misura della pena minima
pari alla metà dell'altra - stabilita per il reato di omicidio
colposo, deve osservarsi che l'eterogeneità delle due previsioni e
la radicale differenza di struttura e di obiettività giuridica tra
le due fattispecie (reato di pericolo contro l'incolumità pubblica
l'uno, reato di evento contro la persona l'altro) impedisce che tra
le medesime possa, alla stregua dell'art. 3 della Costituzione,
instaurarsi utilmente il raffronto proposto dal rimettente per
desumerne l'arbitrarietà della pena stabilita per una di esse;
che, ancor più in generale, la lamentata rottura
dell'equilibrio tra il fatto e la pena per esso prevista, con la
richiesta di una pronuncia che per via di declaratoria di
incostituzionalità abiliti il giudice a modulare diversamente la
pena detentiva da applicare, in particolare nel minimo (così
potendosi intendere il richiamo del rimettente alla sentenza n. 341
del 1994 di questa Corte), non può trovare ingresso quale ragione
fondante di una pronuncia di accoglimento da parte di questa Corte,
giacché la censura mossa alla norma costituisce una critica
dell'incriminazione penale sotto il profilo quantitativo, censura
che, oltre a essere difficilmente traducibile in una dimostrazione di
irragionevolezza in sé della sanzione discrezionalmente stabilita
dal legislatore, contrasta con il quadro normativo complessivo nel
quale la previsione denunciata si inserisce;
che infatti, relativamente a quest'ultimo aspetto, il reato
di incendio boschivo, sia colposo - quale risulta nel caso di specie
essere l'oggetto del giudizio di merito - sia doloso, è stato reso
autonomo titolo di reato, e ha ricevuto un trattamento
complessivamente più severo rispetto a quanto stabilito sia
dall'originaria comprensiva disposizione dell'art. 449 cod. pen. (per
la forma colposa) sia dall'art. 423 cod. pen. (per la forma dolosa),
con l'introduzione della nuova fattispecie di cui all'art. 423-bis
cod. pen. a opera del d.l. 4 agosto 2000, n. 220 (Disposizioni
urgenti per la repressione degli incendi boschivi), convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 ottobre 2000, n. 275; un intervento di
riforma secondo una valutazione di maggiore severità - poi
ulteriormente ribadito dall'art. 11 della legge 21 novembre 2000,
n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) - anteriore
all'emanazione dell'ordinanza di rinvio ma non preso in
considerazione dal giudice rimettente nel formulare la questione
sotto il profilo della congruenza tra la gravità del fatto e la pena
per esso prevista (art. 27 della Costituzione);
che, per le osservazioni che precedono, la richiesta del
rimettente di modificare l'entità della pena stabilita dall'art. 449
cod. pen. non può trovare accoglimento sotto alcuno dei profili
dedotti con la questione sollevata, che deve pertanto essere
dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 449 del codice penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal
Tribunale di Siena, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:438 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte