Ordinanza n. 439/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/12/1987 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 895/1967
- art. 14legge 497/1974
- art. 14legge 895/1967
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 2
ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi)
sostituito dall'art. 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove
norme contro la criminalità) promosso con ordinanza emessa l'8 marzo
1982 dal Tribunale di Ascoli Piceno, iscritta al n. 271 del registro
ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 262 dell'anno 1982;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Tribunale di Ascoli Piceno, con l'ordinanza in
epigrafe ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 2 ottobre 1967,
n. 895, come sostituito dall'art. 14 della legge 14 ottobre 1974, n,
497, in quanto, prevedendo la riduzione di un terzo della pena
edittale relativa ai reati attinenti alle armi da guerra se i fatti
medesimi si riferiscono alle armi comuni da sparo, senza accordare
questo trattamento favorevole ai "giocattoli pirici" e in genere agli
esplosivi di cui alla cat. V del D.M. 4 aprile 1973 (i quali
sarebbero dotati di capacità d'offesa assai ridotta e comunque
sicuramente minore di quella delle armi comuni da sparo), determina
una ingiustificata disparità di trattamento in danno dell'imputato
della fattispecie meno grave, che non potrà fruire della riduzione
di pena prevista invece per l'imputato della fattispecie più grave;
Considerato che, secondo la giurisprudenza costante di questa
Corte, rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire quali
comportamenti debbano essere puniti e quali debbano essere la
qualità e la misura della pena per i diversi comportamenti e che
l'esercizio di questo potere può essere censurato per violazione
dell'art. 3 Cost. solo nei casi in cui non sia rispettato il limite
della razionalità;
che la fattispecie disciplinata dalla norma denunciata -
detenzione e vendita di "giocattoli pirici" non "sclassificati" dal
D.M. 4 aprile 1973, e pertanto da qualificare come esplosivi - è
diversa, in funzione di una maggiore potenzialità offensiva, da
quelle relative alle armi comuni da sparo;
che, pertanto, il legislatore, non estendendo a detta
fattispecie la diminuente de qua ha operato una scelta che,
rientrando sicuramente nella sua discrezionalità e, non apparendo
arbitraria o irrazionale, non può essere censurata da questa Corte;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, come
sostituito dall'art. 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497,
sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Ascoli
Piceno con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:439 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte