Ordinanza n. 439/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/2001 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 46d.lgs. 198/1995
- art. 3legge 216/1992
usata come parametro
citata
- art. 2legge 216/1992
- art. 43legge 121/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 46 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e
modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del
personale direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri),
promossi con tre ordinanze emesse il 5 ottobre 1999 dal Tribunale
amministrativo per la Sicilia - sezione II - iscritte ai nn. 618, 619
e 620 del registro ordinanze 2000, pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 44, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di costituzione di Lombardo Giuseppe ed altri,
Rizzo Valentino ed altri, Albanese Agostino ed altri, nonché gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2001 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che nel corso di tre giudizi, promossi con ricorso di
alcuni sottufficiali dell'Arma dei carabinieri (tutti cessati dal
servizio attivo anteriormente al 1 settembre 1995 in un periodo dal
1992 al 1995), e diretto ad ottenere il riconoscimento del diritto
all'inquadramento nel ruolo degli ispettori di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e
modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del
personale direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri), nella
qualifica e nel livello retributivo previsto dalla tabella F
(art. 54), il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia -
sezione II -, con tre ordinanze di identico contenuto del 5 ottobre
1999, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in
ordine alla previsione della decorrenza della nuova disciplina,
stabilita al 1 settembre 1995;
che il giudice a quo, condividendo i dubbi di legittimità
costituzionale della norma denunciata sollevati dai ricorrenti, ha
premesso che la questione sarebbe rilevante ai fini della decisione
del ricorso, poiché proprio la censurata adozione del termine di
decorrenza impedirebbe ai ricorrenti di poter usufruire dei benefici,
che sarebbero scaturiti dalla pronuncia della Corte n. 277 del 1991,
atteso che, nelle more gli stessi sono stati collocati in quiescenza;
che esigenze di ragionevolezza e di coerente ricostruzione
del sistema avrebbero voluto che la rideterminazione dei ruoli,
conseguente alla dichiarazione di incostituzionalità del precedente
sistema, "muovesse quanto meno dalla situazione cristallizzata al
momento della decisione della Corte";
che l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale
sottolinea che sono rimasti esclusi dal beneficio proprio gli
appartenenti alla categoria destinataria della predetta sentenza, che
è stata la premessa della riforma e che avevano dato luogo al
contenzioso;
che a seguito della sentenza n. 277 del 1991 - sempre secondo
il giudice a quo - in sede di perequazione del trattamento economico
dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e delle corrispondenti
categorie delle altre Forze di polizia, l'art. 2 della legge 6 marzo
1992, n. 216 (Conversione in legge del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5,
recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento
economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione
alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991
e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti
economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle
altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i
contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del
personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative
carriere, attribuzioni e trattamenti economici) aveva assegnato al
Governo il termine del 31 dicembre 1992 per l'esercizio di una delega
legislativa, termine, peraltro, non rispettato, fino alla emanazione
del denunciato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198;
che l'ordinanza di rimessione della questione - a prescindere
dalle ragioni che hanno determinato il ritardo quasi triennale
dell'emanazione dei decreti legislativi - ritiene che non possa
trovare applicazione il principio della discrezionalità legislativa
della data di decorrenza delle nuove discipline, considerato che si
è in presenza di "provvedimenti di legislazione delegata
espressamente dichiarati esecutivi di un inequivoco pronunciamento di
illegittimità costituzionale", la cui spesa e relativa copertura
sarebbe stata prevista dal 1992;
che la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione è
ravvisata dal giudice rimettente sotto il profilo della
discriminazione ingiustificata del personale in identica posizione
sulla base di un elemento accidentale, cioè di trovarsi in servizio
alla data del 1 settembre 1995, con ciò ledendo il principio del
buon andamento della p.a;
che in tutti i giudizi introdotti con le ordinanze sopra
citate si sono costituiti i ricorrenti nei procedimenti a quibus i
quali condividono le argomentazioni addotte dal giudice rimettente e
con una successiva memoria, nell'imminenza della camera di consiglio,
hanno ampiamente illustrato le proprie tesi difensive, insistendo sul
decorso del tempo per l'attuazione della delega come elemento
discriminante e di sostanziale diseguaglianza tra i dipendenti della
stessa amministrazione con evidente disparità di trattamento e sulla
violazione dei principi di correttezza, imparzialità e buon
andamento dell'amministrazione;
che nei giudizi è intervenuto anche il Presidente del
Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale
dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione,
sotto entrambi i profili di illegittimità costituzionale
evidenziati; in ordine al primo, ha osservato che la scelta in
concreto dei meccanismi di perequazione è riservata al legislatore
ordinario, che deve operare il bilanciamento tra le varie esigenze
nel quadro della politica economica generale e delle concrete
disponibilità finanziarie; in ordine al secondo, la difesa erariale
ha sottolineato che non può contrastare con il principio di
uguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa
categoria di soggetti, ma in momenti diversi, poiché lo stesso
fluire del tempo può costituire un elemento diversificatore.
Considerato che la questione sollevata, in maniera identica in
tutti e tre i giudizi, riguarda la decorrenza dell'inquadramento nel
ruolo degli ispettori del personale appartenente al ruolo
sottufficiali ed il riferimento al requisito dell'essere in servizio
alla data del 1 settembre 1995, stabiliti dall'art. 46 del d.lgs.
12 maggio 1995, n. 198;
che i profili di illegittimità costituzionale sono riferiti
alla diseguaglianza e non ragionevolezza che si produrrebbe per il
fatto di non ricomprendere, nel beneficio di inquadramento in una
posizione superiore, i sottufficiali non più in servizio alla data
del 1 settembre 1995 (requisito per l'inquadramento previsto
dall'art. 46 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 198);
che stante la identità della questione si può procedere
alla riunione dei giudizi;
che la invocata sentenza n. 277 del 1991 ha dichiarato la
illegittimità costituzionale dell'art. 43, comma diciassettesimo,
della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza), della tabella C,
allegata a detta legge, nonché della nota in calce alla tabella,
esclusivamente "nella parte in cui non includono le qualifiche degli
ispettori di polizia, così omettendo l'individuazione della
corrispondenza con le funzioni connesse ai gradi dei sottufficiali
dell'Arma dei carabinieri";
che si deve escludere che dalla predetta sentenza possa
dedursi o configurarsi un qualsiasi intervento additivo - del resto
espressamente dichiarato precluso nella fattispecie - o che vi sia
alcuna statuizione sulla corrispondenza di determinate funzioni o
determinazione di retribuzione spettante a taluni sottufficiali
dell'Arma dei carabinieri, essendo stati riconosciuti fondati solo i
profili di contraddittorietà, irragionevolezza e di omissione di
scelta legislativa;
che, come questa Corte ha avuto modo di sottolineare in più
occasioni, il d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con
modificazioni, in legge 6 marzo 1992, n. 216, è una tipica misura di
perequazione del trattamento economico (oltre che del connesso regime
ordinamentale), che rientra nella discrezionalità legislativa -
fermo per ogni intervento legislativo il limite generale della
ragionevolezza come svolgimento dell'art. 3 della Costituzione
(ordinanze n. 331 e n. 151 del 1999); questa disciplina legislativa
è andata oltre il semplice adeguamento alla statuizione di
incostituzionalità contenuta nella sentenza n. 277 del 1991 (v.
sentenze n. 63 del 1998 e n. 465 del 1997; ordinanze n. 331 e n. 151
del 1999);
che il legislatore con una scelta precisa ha voluto non solo
colmare il vuoto di comparazione ed equiparazione dei sottufficiali
dei carabinieri, ma anche procedere ulteriormente alla revisione dei
ruoli, gradi e qualifiche e alla conseguente unificazione dei
trattamenti economici di tutti i sottufficiali (e qualifiche
corrispondenti) di polizia ad ordinamento civile e militare, compresi
quelli mantenuti al di fuori dell'oggetto della citata pronuncia
della Corte n. 277 del 1991 e delle conseguenti decisioni dei giudici
amministrativi (ordinanze n. 331 e n. 151 del 1999);
che solo con il concreto esercizio della duplice delega
legislativa contenuta negli artt. 2 e 3 della citata legge 6 marzo
1992, n. 216 - comprendente non solo le Forze di polizia, ma anche
(elemento del tutto nuovo rispetto alla situazione precedente) il
personale non dirigenziale delle Forze armate -, cioè con la
revisione dei ruoli, dei gradi e delle qualifiche, si è potuta
realizzare una completa omogeneizzazione economica;
che questa omogeneizzazione doveva attuarsi, in maniera
inseparabile, parallelamente alla revisione delle procedure per
disciplinare i contenuti del rapporto di impiego, e ad un completo
equilibrio della disciplina degli ordinamenti del personale, con una
sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti
economici (v., da ultimo, ordinanza n. 331 del 1999), in modo
innovativo rispetto alla semplice tendenza alla omogeneizzazione
prevista dalla legge n. 121 del 1981 (v., per riferimenti, ordinanza
n. 189 del 1999), con conseguente non manifesta irragionevolezza
della non retroattività delle relative disposizioni;
che non risulta che vi sia per i ricorrenti nel giudizio a
quo - tutti cessati dal servizio attivo in epoca anteriore alla data
di riferimento del nuovo assetto con l'inquadramento in contestazione
- una pendenza di giudizi o statuizioni giurisdizionali relativi
all'anteriore livello retributivo e alla posizione di stato dei
ricorrenti al momento della cessazione dal servizio attivo (in
periodo oscillanti tra il 1992 ed il 1995), di modo che possa
configurarsi una qualsiasi preesistente posizione tutelata anche
costituzionalmente ad ottenere un trattamento economico superiore con
effetti retroattivi o un reinquadramento c.d. "ora per allora";
che è evidente la sussistenza di una discrezionalità del
legislatore nell'esercizio della delega legislativa e dei relativi
tempi di attuazione, purché entro il "tempo limitato"
necessariamente fissato dal legislatore delegante (legge di delega
originaria e successive proroghe);
che allo stesso modo il legislatore - ed anche quello
delegato in mancanza di contrarie indicazioni di criteri nella legge
di delega - può discrezionalmente adottare norme transitorie per il
passaggio al nuovo ordinamento di pubblici dipendenti e per
l'inquadramento innovativo del relativo personale e determinare il
riferimento temporale del possesso di determinati requisiti
soggettivi di servizio, non necessariamente retrodatati, né
tantomeno doverosamente risalenti alla data della legge di delega;
che non è manifestamente irragionevole né palesemente
arbitrario che il legislatore colleghi un beneficio di progressione
di carriera o di livello economico alla persistenza in servizio ad
una data (o alla cessazione dal servizio non anteriore dalla stessa
data: cfr. ordinanze n. 101 del 1990 e n. 127 del 1991), fissata non
necessariamente con effetto retroattivo. Vi è, altresì, un
interesse non trascurabile della pubblica amministrazione di poter
utilizzare il personale destinatario del beneficio o di contenere gli
effetti finanziari, dovendo sempre l'organizzazione
dell'amministrazione rispondere ad esigenze del servizio per il buon
andamento della stessa, fermi in ogni caso i limiti derivanti dalla
copertura finanziaria;
che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente
infondata sotto tutti i profili denunciati (artt. 3 e 97 della
Costituzione).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi; Dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e
modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del
personale direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri),
sollevata, in riferimento agli artt. 97 e 3 della Costituzione, dal
Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - sezione II - con
le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:439 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte