Ordinanza n. 44/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/02/1983 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
citata
- art. 1d.l. 12/1977
- art. 1-bisd.l. 12/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato proposto dal Comitato promotore del referendum
abrogativo degli artt. 1 e 1 bis del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12 (Norme
per l'applicazione dell'indennità di contingenza), convertito in legge
31 marzo 1977, n. 91, nei confronti del Presidente del Consiglio dei
ministri in relazione all'atto con cui il Governo della Repubblica ha
posto la questione di fiducia nell'approvazione del disegno di legge
A.S. 1830 (Disciplina del trattamento di fine rapporto), giudizio
iscritto al n. 27 r.a.c..
Udito nella camera di consiglio del 21 dicembre 1982 il Giudice
relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che il Comitato promotore del referendum abrogativo degli
artt. 1 e 1 bis del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12 ("Norme per
l'applicazione dell'indennità di contingenza"), convertito con
modificazioni nella legge 31 marzo 1977, n. 91, ha, con ricorso
depositato presso la Cancelleria della Corte il 31 maggio 1982,
sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Governo, in
relazione all'atto con cui quest'organo ha posto la questione di
fiducia sul mantenimento dell'intero articolato del disegno di legge
(A.S. 1830) recante "la disciplina del trattamento di fine rapporto",
prima della relativa votazione nella Camera dei Deputati;
che i ricorrenti assumono la loro legittimazione a promuovere il
conflitto di attribuzione e la legittimazione passiva dell'organo, nei
confronti del quale è prodotto il ricorso;
che, quanto al profilo oggettivo della prospettata controversia, si
deduce che l'anzidetto disegno di legge prevede l'abrogazione della
normativa oggetto del referendum promosso dai ricorrenti e già
indetto, al termine dei prescritti adempimenti procedurali, dal
Presidente della Repubblica; il disegno in questione, si soggiunge, era
stato approvato dal Senato della Repubblica il 24 aprile 1982:
trasmesso alla Camera, esso veniva modificato con l'accorpare la
materia in soli cinque articoli, votato nella nuova stesura
dall'assemblea il 25 maggio, previa la lamentata posizione della
questione di fiducia su tutti gli articoli del testo e nuovamente
trasmesso al Senato, che lo ha definitivamente approvato, il 25 maggio
1982; e si conclude che l'avere il Governo, nelle circostanze testé
richiamate, posto la questione di fiducia, implichi una grave e
concreta turbativa della procedura referendaria in corso, con il
risultato di ledere le attribuzioni costituzionalmente garantite ai
ricorrenti: ciò sull'assunto che la facoltà di porre la questione di
fiducia ai sensi dell'art. 116. 2 del regolamento della Camera dei
deputati fosse, nel caso in esame, preclusa al Governo, trattandosi di
materia sottratta all'indirizzo politico, del quale detto organo
risponde al Parlamento, appunto in quanto riservato, mediante la
richiesta e la conseguente indizione del referendum abrogativo, al
diretto intervento del corpo elettorale;
ritenuto che pertanto si chiede alla Corte di annullare l'atto con
il quale il Governo ha posto, nella situazione della specie, la
questione di fiducia, ed il successivo voto della Carnera dei deputati;
considerato che la Corte è chiamata in questa fase a delibare
senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista
la materia di un conflitto, la cui risoluzione spetti alla sua
competenza, rimanendo inpregiudicata, ove la pronuncia sia di
ammissibilità, la facoltà delle parti di proporre, anche su questo
punto, istanze ed eccezioni; che secondo la giurisprudenza di questa
Corte occorre al riguardo verificare se concorrano i requisiti di
ordine soggettivo e oggettivo prescritti dal comma primo dell'art. 37
della legge n. 87 del 1953: e cioè, se il conflitto sorga fra gli
organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere
cui appartengono, e per la delimitazione della sfera di attribuzioni,
determinata, per i vari poteri, da norme costituzionali;
considerato che difetta la materia della controversia che si
vorrebbe instaurare in questa sede, data - a prescindere da ogni altro
rilievo - la palese inidoneità dell'atto impugnato a ledere sotto
qualsivoglia riguardo la sfera dei ricorrenti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte