Ordinanza n. 44/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/02/1984 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma
quinto, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il
22 dicembre 1981 dal pretore di Genova nel procedimento civile vertente
tra INAIL e s.p.a. Piaggio e C. iscritta al n. 86 del registro
ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 178 del 1982.
Visti l'atto di costituzione dell'INAIL e l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Considerato che con ordinanza del 22 dicembre 1981 il Pretore di
Genova ha sollevato, in relazione all'art. 24 della Costituzione,
questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 16,
quinto comma, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui stabilisce il
termine di decadenza di sessanta giorni per proporre azione avanti
l'autorità giudiziaria avverso le decisioni del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale in materia di inadempienza agli obblighi
assicurativi; per il dubbio che tale disposizione violi le garanzie di
difesa dell'imputato per l'estrema brevità del termine.
Rilevato che l'ordinanza di rinvio non motiva sulla rilevanza della
dedotta questione di legittimità costituzionale nella causa di merito,
né espone gli elementi di fatto oggetto del giudizio stesso, dai quali
si possa comunque dedurre la rilevanza della censura.
Ritenuto, pertanto, che non è stata osservata la prescrizione
dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice a quo di
esporre i termini e i motivi dell'eccezione;
che la questione è quindi manifestamente inammissibile, secondo la
giurisprudenza di questa Corte.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 16, quinto comma, D.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), proposta in relazione all'art. 24 della
Costituzione dal Pretore di Genova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLT -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte