Ordinanza n. 44/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/02/1985 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 17legge 889/1971
usata come parametro
citata
- art. 27r.d. 148/1931
- art. 26legge 160/1975
- art. 27legge 160/1975
- art. 43Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
- art. 44Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma
terzo, della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di
previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto), promosso
con ordinanza emessa il 1 settembre 1980 dal Pretore di Genova nel
procedimento civile vertente tra Cristiano Luigi e I.N.P.S. e A.M.T.,
iscritta al n. 735 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6 dell'anno 1981.
Visto l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di Genova - con ordinanza emessa il 1
settembre 1980 - ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 17, terzo comma, della legge 29 ottobre 1971, n. 889, nella
parte in cui prevede che, ai fini della determinazione della misura
della pensione per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, "sono
in ogni caso escluse dal computo ... le variazioni della retribuzione
dovute a promozioni deliberate, aventi effetto o, comunque, attribuite
nel biennio precedente la data di cessazione dal servizio ..."; che
infatti - secondo l'ordinanza predetta - "tale esclusione, volta ad
evitare promozioni di favore, se pur legittima in sé, appare
discriminatoria nei confronti degli addetti ai pubblici servizi di
trasporto rispetto sia ai dipendenti privati sia a quelli pubblici, per
i quali ultimi ... si tien conto perfino delle promozioni deliberate o
decorrenti nell'ultimo mese di lavoro": con la conseguenza che la norma
impugnata si porrebbe in contrasto con l'art 3 della Costituzione:
che nel presente giudizio si è costituito l'Istituto nazionale
della previdenza sociale, rilevando che il giudice a quo non avrebbe
valutato nella sua interezza la norma impugnata, né avrebbe
considerato che anche nell'ambito di altri fondi di previdenza,
analoghi a quello in questione, come pure ai fini dell'assicurazione
generale obbligatoria e dello stesso trattamento di quiescenza per il
personale civile e militare dello Stato, non tutta la "retribuzione di
fatto" entrerebbe a comporre la base pensionabile: donde la richiesta
che la Corte dichiari inammissibile, "perché ininfluente",
l'impugnativa proposta dal giudice a quo, o la ritenga comunque
manifestamente infondata;
e che nel senso dell'infondatezza ha pure concluso l'intervenuto
Presidente del Consiglio dei ministri, sostenendo che lo stato
giuridico, economico e pensionistico degli addetti ai pubblici servizi
di trasporto sarebbe disciplinato "in modo affatto peculiare" e per
molti aspetti privilegiato.
Considerato che, effettivamente, l'impugnato art. 17, terzo comma,
esclude dalla retribuzione pensionabile non soltanto le variazioni in
aumento, dovute a promozioni deliberate nell'ultimo biennio di
servizio, ma anche "le variazioni delle retribuzioni conseguenti a
declassamenti o ad altre cause di carattere straordinario intervenuti
nello stesso periodo", con particolare riguardo alle non infrequenti
assegnazioni di un grado inferiore, "per palese insufficienza
nell'adempimento delle funzioni del proprio grado non imputabili a
colpa dell'agente" (ex art. 27, secondo comma, dell'allegato A al r.d.
8 gennaio 1931, n. 148); che, inoltre, nel contesto in cui si colloca
la norma denunciata si riscontra agevolmente l'esistenza di molteplici
discipline limitative della retribuzione pensionabile, vigenti
nell'ambito dei più vari regimi pensionistici: dagli ordinamenti dei
fondi speciali di previdenza per i dipendenti delle esattorie e
ricevitorie delle imposte dirette, per gli addetti ai pubblici servizi
di telefonia e per gli addetti alle gestioni delle imposte di consumo
(cui fanno ampio richiamo le deduzioni dell'INPS), alla
regolamentazione delle pensioni poste a carico dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti (dati gli artt.
26 e 27 della legge 3 giugno 1975, n. 160), fino al trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili dello Stato (in ordine ai quali l'art.
43 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, stabilisce bensì che la base
pensionabile comprende "l'ultimo stipendio o l'ultima paga o
retribuzione integralmente percepiti", ma l'art. 44, primo comma,
aggiunge che la pensione non può superare l'ottanta per cento della
base medesima);
considerato, per altro, che tali motivi non comportano
l'inammissibilità della proposta questione, bensì ne dimostrano la
radicale infondatezza; che anche nella specie s'impongono, infatti, i
criteri affermati dalla Corte con la sentenza n. 26 del 1980: ossia che
spetta al legislatore stabilire se "il livello della pensione debba
poter attingere il traguardo della integrale coincidenza con la
retribuzione goduta all'atto della cessazione dal servizio"; e che,
più in generale, la diversità di disciplina dei vari sistemi
pensionistici va sempre rapportata agli "elementi specifici", peculiari
dei sistemi stessi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 17, terzo comma, della legge 29 ottobre 1971,
n. 889, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal
Pretore di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte