Ordinanza n. 44/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/02/1989 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 40legge 12/1979
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 40 della legge
11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per l'ordinamento della professione di
consulente del lavoro), promosso con ordinanza emessa il 17 marzo
1988 dal Tribunale di Treviso nel procedimento civile vertente tra
Dal Bello Dino e l'Ordine dei consulenti del lavoro della Provincia
di Treviso, iscritta al n. 353 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31, prima
serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che il Tribunale di Treviso, con ordinanza del 17 marzo
1988 (r.o. n.353/1988) ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 40 della l. 11 gennaio 1979, n. 12, nella
parte in cui limita il diritto all'iscrizione all'albo dei consulenti
del lavoro a coloro per i quali, alla data di entrata in vigore della
legge, fossero già fissati o in corso di svolgimento gli esami di
abilitazione disciplinati dal regime previgente, e non la estende a
chi, pur in possesso degli altri requisiti prescritti, avesse già in
precedenza superato detto esame, senza tuttavia iscriversi al vecchio
albo. Tale disposizione tratterebbe due situazioni analoghe in modo
ingiustificatamente differenziato, e ciò in violazione dell'art. 3
Cost.;
che, il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in
giudizio a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che
la questione sia dichiarata inammissibile, o manifestamente infondata
in ragione della precedente sentenza n. 508 del 1988;
Considerato che una questione in tutto analoga alla presente è
stata già dichiarata non fondata con la sentenza n. 508 del 1988;
che, la presente censura, non prospettando profili o motivi
sostanzialmente nuovi che inducano questa Corte a mutare la propria
precedente decisione, deve essere ritenuta manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma della l. 11 marzo 1953, n. 87 e
9, secondo comma delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 40 legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per
l'ordinamento della professione di consulente del lavoro), in
riferimento all'art. 3 Cost., sollevata con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 febbraio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte