Ordinanza n. 44/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/02/1995 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 137legge 89/1913
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 137 della legge
16 febbraio 1913 n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi
notarili), promossi con tre ordinanze emesse il 21 marzo 1994 dal
tribunale di Pordenone nei procedimenti disciplinari nei confronti di
Pascatti Giovanni, Corsi Maurizio e Guarino Aldo, rispettivamente
iscritte ai nn. 313, 314, 315 del registro ordinanze 1994 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima
serie speciale, dell'anno 1994;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Ritenuto che nel corso di procedimenti disciplinari a carico di
alcuni notai, il tribunale di Pordenone, con tre ordinanze di
identico contenuto, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 137 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 (Ordinamento del
notariato e degli archivi notarili) nella parte in cui prevede, a
titolo di sanzione disciplinare, al primo comma, l'ammenda da L. 40 a
L. 400, ed al secondo comma, l'ammenda da L. 400 a L. 3.200; tale
previsione sanzionatoria comporta che il quarto del massimo dovuto
per la estinzione del procedimento disciplinare ai sensi dell'art.
151 della legge notarile ammonterebbe, rispettivamente, alla somma di
L. 100 e di L. 800;
che a parere del rimettente tale importo costituisce un'entità
pecuniaria "meno che simbolica ed insignificante", tanto che tutta
una serie di obblighi di comportamento imposti dall'esercizio delle
funzioni notarili, più gravi di altri puniti con il semplice
avvertimento o la censura, rimane di fatto sprovvista di doverosa
sanzione;
che il mancato adeguamento dell'ammontare delle sanzioni
disciplinari determina la disparità di trattamento, sia con riguardo
alle sanzioni di natura morale, sia rispetto ai provvedimenti
disciplinari di altre categorie di professionisti, e viene ad
alterare la logicità, coerenza e ragionevolezza dell'intero sistema
sanzionatorio istituito dalla citata legge notarile n. 89 del 1913;
che si verifica altresì la violazione dell'art. 97 della
Costituzione, in quanto solo un coerente ed efficace sistema
sanzionatorio sarebbe idoneo a garantire, in funzione inibitoria di
prevenzione generale, un corretto ed efficiente svolgimento della
importante funzione pubblica certificativa attribuita al notariato;
che nel giudizio avanti alla Corte costituzionale nessuna delle
parti private si è costituita, né è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Considerato che la misura delle sanzioni pecuniarie previste dalla
legge notarile n. 89 del 1913, aumentata solo con decreto-legge n.
528 del 1948, non è stata successivamente adeguata come è avvenuto
per gli onorari professionali, e di essa è stata dal giudice a quo
evidenziata l'estrema irrisorietà;
che, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 689 del 1981, la
rivalutazione delle sanzioni amministrative pecuniarie prevista
dall'art. 10 della stessa legge non si applica alle violazioni
disciplinari;
che tale situazione rappresenta uno dei diversi aspetti della
predetta legge notarile del 1913 per i quali è mancato un diligente
adeguamento a quanto emerso nel lungo tempo decorso, ma che ora è
preso in considerazione da progetti di revisione in corso di
elaborazione;
che, tuttavia, in ordine alla denunziata irrisorietà della
misura delle sanzioni pecuniarie, non è dato alla Corte modificare
tale misura sostituendo la propria valutazione a quella che spetta al
legislatore nelle discrezionali scelte sia per la determinazione dei
precetti, sia quanto al tipo che alla entità delle rispettive
sanzioni;
che il tempestivo intervento legislativo dovrà comunque
rispettare i criteri generali di ragionevole proporzionalità e
adeguatezza indicati dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze
nn. 25 e 341 del 1994; 297 del 1993; 409 del 1989);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 137 della legge 16 febbraio
1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione dal
Tribunale di Pordenone con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 febbraio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte