Ordinanza n. 44/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/03/1998 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 669-ter e
669-quater del codice di procedura civile, promosso con ordinanza
emessa il 13 marzo 1997 dal giudice di pace di Aversa sul ricorso
proposto da Belluomo Saverio ed altri contro il Condominio "Parco
Vassallo" di Aversa, iscritta al n. 552 del registro ordinanze 1997 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima
serie speciale, dell'anno 1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1998 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che il giudice di pace di Aversa, con ordinanza emessa il
13 marzo 1997, nel corso di un procedimento cautelare in cui era
stato richiesto un provvedimento d'urgenza ante causam, ha sollevato
- in riferimento all'art. 3 della Costituzione - questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 669-ter e 669-quater del
codice di procedura civile, nella parte in cui escludono la
competenza del giudice di pace ad emettere provvedimenti cautelari,
rispettivamente ante causam e in corso di causa, allorché egli sia
competente per il merito, devolvendo al pretore le relative
attribuzioni;
che, a parere del rimettente, le norme impugnate risulterebbero,
in parte qua, lesive del principio di eguaglianza per l'asserito
aggravio dell'iter processuale a cui andrebbero incontro le parti di
un giudizio di competenza del giudice di pace;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha
chiesto dichiararsi la manifesta infondatezza della questione;
Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 63 del 1997, ha
dichiarato la manifesta infondatezza di analoga questione,
concernente l'art. 669-ter cod. proc. civ., anche con riferimento
all'art. 3 della Costituzione, muovendo dalla constatazione sia della
struttura del procedimento cautelare uniforme, sia della peculiarità
della competenza del giudice di pace;
che, in tale occasione, la ragionevolezza della esclusione di
competenza cautelare - ora nuovamente denunciata - è stata
affermata, proprio in ragione dell'unitarietà del modulo procedurale
di cui trattasi, anche con riguardo ai provvedimenti da emettersi in
corso di causa ex art. 669-quater cod. proc. civ.;
che, peraltro, tale ultimo profilo non è rilevante nel giudizio
a quo;
che, conseguentemente, la prima questione va dichiarata
manifestamente infondata mentre la seconda va dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 669-ter del codice di procedura civile,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice
di pace di Aversa con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 669-quater del codice di
procedura civile, contestualmente sollevata dallo stesso giudice in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 5 marzo 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte