Ordinanza n. 440/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/12/1987 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4d.P.R. 744/1981
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo
comma, n. 3, del d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744
(Condizioni soggettive per l'applicabilità dell'amnistia) promosso
con ordinanza emessa il 22 marzo 1982 dal Tribunale
di Forlì, iscritta al n. 275 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 dell'anno
1982;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Tribunale di Forlì, con l'ordinanza indicata in
epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 4, secondo comma, n. 3 del
d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, nella parte in cui, ai fini
dell'applicabilità dell'amnistia, esclude dal computo dei precedenti
ostativi solo i reati estinguibili per effetto di precedenti amnistie
ed impone invece di tener conto dei reati che, sebbene commessi nel
periodo di operatività di precedenti decreti di clemenza, siano
estinti o estinguibili esclusivamente in applicazione del
provvedimento di cui al predetto d.P.R. n. 744 del 1981;
Considerato che rientra nei poteri discrezionali del legislatore
in tema di amnistia (cfr. sent. n. 141 del 1984) limitare
l'applicabilità del beneficio in relazione anche al numero e alla
specie dei reati in precedenza commessi ed estinguibili con lo stesso
provvedimento; mentre è all'evidenza diversa la situazione di chi
abbia commesso reati estinguibili con provvedimenti precedenti;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, secondo comma, n. 3, del d.P.R. 18
dicembre 1981, n. 744, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost.,
dal Tribunale di Forlì con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:440 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte