Ordinanza n. 440/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/12/1999 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 117Costituzione
- art. 7legge 47/1985
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 92, quarto
comma, della legge Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61 (Norme per
l'assetto e l'uso del territorio), promosso con ordinanza emessa il
13 maggio 1998 dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto sul
ricorso proposto da M.P. ed altra contro il comune di Verona,
iscritta al n. 478 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale,
dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento della Regione Veneto;
Udito nella camera di consiglio del 13 ottobre 1999 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto,
sezione seconda, con ordinanza del 13 maggio 1998, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, quarto comma,
della legge Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61 (Norme per l'assetto
e l'uso del territorio), in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della
Costituzione;
che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione impugnata,
stabilendo che le opere derivanti da interventi edilizi realizzati
abusivamente sono demolite soltanto qualora "siano anche in contrasto
con la disciplina urbanistica" violerebbe il principio fondamentale
recato dall'art. 7, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n.
47 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie), dato che quest'ultima norma sanziona gli illeciti edilizi
sia sostanziali che formali e, quindi, esclude che la difformità
dell'opera rispetto alla disciplina urbanistica possa costituire
condizione dell'ordine di demolizione;
che, secondo il Tar, la disposizione impugnata violerebbe
altresì i principi di ragionevolezza e buon andamento
dell'amministrazione (artt. 3 e 97 della Costituzione), poiché
darebbe luogo ad un'incoerenza del sistema sanzionatorio definito
dalla legge Regione Veneto n. 61 del 1985, in quanto quest'ultima
prevede la sanatoria degli abusi edilizi meramente formali;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente della Giunta della
Regione Veneto, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
che, ad avviso dell'interveniente, il contrasto tra la
disposizione impugnata e la norma statale sarebbe meramente apparente
e la prima, stabilendo una graduazione della sanzione con riguardo
alla gravità del danno urbanistico, farebbe applicazione di un
criterio pure stabilito dalla legge statale (art. 13 della legge n.
47 del 1985);
che, secondo la Regione, l'art. 7 della legge n. 47 del 1985
neppure recherebbe un principio fondamentale nella materia edilizia
ed il legislatore statale avrebbe attribuito a quello regionale il
potere di stabilire la sanzione applicabile, nell'osservanza del solo
criterio che impone di tenere conto della gravità del danno
urbanistico sostanziale arrecato.
Considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna
descrizione degli elementi della fattispecie oggetto del giudizio
principale ed è del tutto priva di motivazione in ordine alla
rilevanza della questione, affermata apoditticamente, senza
l'esplicitazione, pure soltanto sommaria, delle ragioni che diano
conto dell'effettuata verifica di siffatto profilo preliminare;
che, in particolare, il provvedimento di rimessione non indica
affatto la tipologia delle opere realizzate, non precisa quale sia
l'abuso edilizio contestato con l'ordine di demolizione e neppure
chiarisce le circostanze di fatto indispensabili per verificare se
nel giudizio a quo sia rilevante il profilo, espressamente previsto
dalla norma impugnata, della conformità o meno dei manufatti alla
"disciplina urbanistica";
che la mancata indicazione di tutti questi elementi non permette
alla Corte le valutazioni di sua competenza in ordine al requisito
della rilevanza ed impedisce il controllo sull'apprezzamento di tale
profilo preliminare da parte del giudice rimettente;
che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 92, quarto comma, della legge
Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61 (Norme per l'assetto e l'uso del
territorio) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto,
sezione seconda, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il relatore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 1 dicembre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:440 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte