Ordinanza n. 440/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/12/2001 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 130Codice della strada
- art. 2legge 537/1993
- art. 2Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1,
e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il
27 settembre 2000 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia
- sezione staccata di Lecce sul ricorso proposto da Giuseppe Marangi
contro il Ministero dell'Interno e altra, iscritta al n. 116 del
registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 8, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2001 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che con ordinanza del 27 settembre 2000 il Tribunale
amministrativo regionale della Puglia - sezione staccata di Lecce ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 120,
comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in riferimento
agli artt. 3, 4 e 76 della Costituzione;
che nel giudizio principale è stato chiesto l'annullamento
di un provvedimento con il quale è stata rigettata l'istanza
dell'interessato rivolta a ottenere un nulla osta per il (nuovo)
conseguimento della patente di guida, precedentemente revocata con
decreto del 4 marzo 1994, per essere stata applicata al titolare,
ancor prima, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza, a norma della legge 27 dicembre 1956, n. 1423
(Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza [e per la pubblica moralita]);
che, ciò premesso in fatto, il Tribunale amministrativo
regionale rimettente osserva che il dubbio di costituzionalità
investe le norme del codice della strada sopra indicate, nella loro
versione legislativa anteriore all'intervento di "delegificazione"
effettuato con il d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (Regolamento recante
la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione
della patente di guida di veicoli), dovendosi ritenere gli impugnati
artt. 120 e 130 del codice della strada tuttora vigenti nella loro
veste originaria, giacché l'autorizzazione all'intervento di
delegificazione, conferita con l'art. 2, comma 7, della legge
24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica),
concerneva esclusivamente la materia dei "procedimenti"
amministrativi indicati in apposito elenco allegato, tra i quali
appunto il procedimento per il rilascio e la duplicazione della
patente di guida;
che, stante tale delimitazione alla sola materia dei
procedimenti, il regolamento del 1994, in quanto ha disposto in una
materia sostanziale, come quella dei requisiti per il rilascio e per
la revoca della patente, è da ritenere - prosegue il Tribunale
amministrativo regionale - illegittimo in parte qua e l'effetto
abrogativo delle norme "anche di legge" preesistenti, stabilito dalla
legge n. 537 del 1993 quale effetto dell'emanazione del regolamento
di delegificazione, deve ritenersi inoperante;
che, tutto ciò osservato quanto alla natura legislativa
delle disposizioni oggetto di censura, il giudice a quo sottolinea la
rilevanza della questione ai fini della risoluzione del giudizio
pendente innanzi a esso, stante il carattere vincolato e non
discrezionale del diniego del titolo di guida in presenza della
sottoposizione a una misura preventiva e in assenza come nella specie
di un provvedimento riabilitativo;
che, nel merito della questione, il Tribunale amministrativo
regionale richiama la sentenza n. 354 del 1998 di questa Corte, che
ha dichiarato l'incostituzionalità del combinato disposto delle due
norme sopra dette, nella parte in cui prevedeva la revoca della
patente per coloro che "fossero stati" sottoposti a una misura di
sicurezza, per violazione della legge di delegazione e dunque
dell'art. 76 della Costituzione: la Corte, nella decisione citata, ha
rilevato che il legislatore delegato non era abilitato a porre una
simile previsione, innovativa e restrittiva rispetto alla disciplina
preesistente (contenuta negli artt. 82 e 91 del d.P.R. 15 giugno
1959, n. 393), alla stregua della portata della legge di delega
13 giugno 1991, n. 190, che autorizzava secondo il criterio
specificamente posto dall'art. 2, lettera t) il Governo solo a
"rivedere e riordinare" la normativa vigente, non anche a effettuare
una sostanziale riforma della materia;
che, alla stregua del medesimo criterio, anche le previsioni
del diniego (art. 120) e della revoca (art. 130) della patente, in
conseguenza della pregressa sottoposizione a una misura di
prevenzione, appaiono al Tribunale amministrativo regionale viziate
dallo stesso contrasto tra norme delegate e criteri di delega, posto
che neanche di questa innovazione, restrittiva rispetto all'assetto
preesistente, è possibile rintracciare una idonea base
giustificativa nella legge di delegazione, e ciò determinerebbe il
lamentato contrasto con l'art. 76 della Costituzione;
che oltre all'anzidetto, "dirimente", rilievo, il Tribunale
amministrativo regionale individua ulteriori profili di censura a) in
relazione all'art. 3 della Costituzione, per l'irragionevolezza
dell'equiparazione tra chi sia stato, in passato, sottoposto a una
misura preventiva e dunque non sia più socialmente pericoloso e chi
invece sia in atto sottoposto alla medesima misura, e b) in relazione
all'art. 4 della Costituzione, per la compressione delle possibilità
lavorative dell'individuo che deriva dalla limitazione della libertà
di movimento, non giustificata da effettive esigenze di sicurezza
pubblica e anzi controproducente rispetto al reinserimento sociale
della persona.
Considerato che il Tribunale amministrativo regionale della
Puglia - sezione staccata di Lecce ha sollevato questione di
costituzionalità degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera
b), del nuovo codice della strada (decreto legislativo n. 285 del
1992), nella loro originaria versione legislativa e non come
sostituiti dal d.P.R. n. 575 del 1994 sul presupposto che essi siano
tuttora vigenti nonostante la "delegificazione" cui sono stati
sotto-posti, nella parte in cui prevedono, rispettivamente, la
preclusione al rilascio (art. 120) e la revoca (art. 130) della
patente di guida nei confronti di coloro che sono stati sottoposti a
una misura di prevenzione, a norma della legge n. 1423 del 1956,
ritenendo che dette previsioni violino:
a) l'art. 76 della Costituzione, per eccesso di delega,
perché l'estensione alle suddette ipotesi del diniego o della revoca
della patente, costituente una innovazione di maggior rigore, non
sarebbe stata consentita - anche alla luce degli enunciati svolti
nella sentenza n. 354 del 1998 relativamente alla contigua ipotesi
della pregressa sottoposizione a una misura di sicurezza - dalla
legge di delega, che conferiva al Governo solo la potestà di
effettuare un "riesame" della materia, assumendo dunque come base
della nuova disciplina quella preesistente, che riguardava solo le
misure di prevenzione in corso e non anche quelle la cui applicazione
fosse cessata;
b) l'art. 3 della Costituzione, per irragionevolezza
dell'equiparazione così stabilita tra il caso della misura
preventiva in atto e quello della misura la cui esecuzione sia oramai
conclusa e c) l'art. 4 della Costituzione, per l'incidenza della
restrizione alla guida di veicoli sulle possibilità di lavoro, con
effetti pregiudizievoli rispetto alla stessa prospettiva di
reinserimento del soggetto sottoposto alla misura;
che con la sentenza n. 251 del 2001, successiva all'ordinanza
di rimessione, questa Corte, pronunciandosi su una questione analoga
e rimessa in base al medesimo presupposto della persistente vigenza
degli impugnati artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del
codice della strada nella loro versione legislativa, nonostante la
loro prevista "delegificazione", ha già dichiarato l'illegittimità
costituzionale, per violazione dell'art. 76 della Costituzione, delle
anzidette disposizioni legislative, nella parte in cui prevedevano
come elemento ostativo al rilascio o al mantenimento della patente di
guida l'essere stati precedentemente sottoposti a una delle misure di
prevenzione previste dalla legge n. 1423 del 1956, come sostituita
dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché dalla legge 31 maggio
1965, n. 575, così come successivamente modificata e integrata [v.
la sentenza n. 251 del 2001 citata, punto 4 del diritto e capo 1) del
dispositivo];
che pertanto, essendo state le norme denunciate già
dichiarate incostituzionali nei termini prospettati dal Tribunale
amministrativo regionale rimettente, la questione ora in esame deve
essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 76
della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della
Puglia - sezione staccata di Lecce, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:440 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte