Ordinanza n. 441/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/12/1987 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2d.P.R. 744/1981
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. c), n.
1, ultima parte, del d.P.R.18 dicembre 1981, n. 744 (Concessione di
amnistia e di indulto), promosso con ordinanza emessa il 2 aprile
1982 dal Pretore di Menaggio, iscritta al n. 338 del registro
ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 283 dell'anno 1982;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Pretore di Menaggio, con l'ordinanza in epigrafe,
ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. c), n. 1, del d.P.R.
18 dicembre 1981, n. 744, nella parte in cui esclude dall'amnistia i
reati di costruzione abusiva senza concessione su aree soggette a
vincoli paesaggistici;
che il Pretore considera irragionevole che il legislatore,
introducendo un criterio sostanziale che prescinde dalla presenza
della concessione, esclude l'amnistia a causa della presenza di
vincoli paesaggistici, che costituiscono un dato formale, quando la
costruzione abusiva sia stata realizzata in zone che il piano
regolatore destina ad espansione residenziale;
Considerato che la previsione legislativa dei piani regolatori e
quella dei piani paesaggistici rispondono alla necessità di tutelare
beni ed interessi differenziati;
che, pertanto, non è irragionevole che il legislatore abbia
incluso tra i reati amnistiabili quelli compiuti in violazione dei
piani regolatori e non quelli commessi in spregio ai piani
paesaggistici;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di
costituzionalità dell'art. 2, lett. c), n. 1, del d.P.R. 18 dicembre
1981, n. 744, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore
di Menaggio con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:441 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte