Ordinanza n. 441/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/10/1995 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 16legge 412/1991
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di
finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 9 febbraio 1995
dal Pretore di Lecco nel procedimento civile vertente tra Maggi Lucia
e il Ministero dell'Interno, iscritta al n. 235 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1995 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento promosso da Lucia Maggi
contro il Ministero dell'Interno per ottenere il pagamento degli
interessi e della rivalutazione monetaria sui ratei dell'indennità
di accompagnamento a lei corrisposti oltre il 121 giorno successivo
alle rispettive date di decorrenza, il Pretore di Lecco, con
ordinanza del 9 febbraio 1995, ha sollevato, in riferimento all'art.
3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma
6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, "nella parte in cui non
prevede che anche gli enti erogatori di mere prestazioni di carattere
assistenziale possano portare in detrazione l'importo dovuto a titolo
di interessi dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del
maggior danno subito dall'avente diritto per la diminuzione di valore
del suo credito";
che, in relazione ai ratei dell'indennità maturati dopo il 31
dicembre 1991, l'Amministrazione convenuta sostiene di essere tenuta,
ai sensi della norma impugnata, a corrispondere soltanto gli
interessi legali, essendo il saggio in vigore superiore al tasso
annuale di svalutazione monetaria;
che, ad avviso del giudice rimettente, l'art. 16, comma 6, della
legge n. 412 del 1991, in quanto si riferisce esclusivamente agli
enti gestori di previdenza obbligatoria, non è applicabile nei
rapporti con gli enti che gestiscono unicamente forme di assistenza:
e ciò in contrasto con la sentenza n. 196 del 1993 di questa Corte,
secondo cui, quanto a rivalutazione e interessi, la disciplina delle
prestazioni di assistenza sociale deve essere parificata a quella
delle prestazioni previdenziali;
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per la manifesta
inammissibilità della questione;
Considerato che dall'ordinanza di rimessione risulta che la
fattispecie della responsabilità per ritardato adempimento si è
perfezionata prima della data di entrata in vigore della legge n. 412
del 1991;
che in questo caso presupposto necessario della questione
sollevata dal Pretore di Lecco è l'interpretazione dell'art. 16,
comma 6, nel senso che la norma si è limitata a innovare nella
disciplina degli effetti del ritardo, senza incidere sul fatto
generatore e sulla natura della responsabilità, donde la sua
applicabilità anche ai rapporti pendenti alla data suddetta, in
ordine alle rate della prestazione maturate posteriormente;
che il giudice a quo non ha esplicitato e tanto meno
giustificato l'adesione a tale interpretazione, mentre a questo onere
argomentativo non poteva sottrarsi, atteso che l'interpretazione
contraria è tuttora sostenuta dalla giurisprudenza maggioritaria
della Corte di cassazione, alla quale si è conformata la Corte
costituzionale nella sentenza n. 394 del 1992, successivamente
confermata dalle ordinanze nn. 410, 411, 424 del 1992, 74 e 161 del
1993;
che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile per carenza di motivazione sulla rilevanza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30
dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica),
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore
di Lecco con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.
Il Presidente: CAIANIELLO
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:441 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte