Ordinanza n. 442/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/1989 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti
minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di
previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso
con ordinanza emessa il 16 febbraio 1989 dal Tribunale di Viterbo nel
procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Cherubini Mario,
iscritta al n. 226 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale,
dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui l'I.N.P.S. aveva
appellato la sentenza del Pretore di Viterbo affermativa del diritto
del ricorrente, titolare di pensione diretta a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria, a percepire l'integrazione
al minimo della pensione di riversibilità a carico del Fondo
speciale per i coltivatori diretti, il Tribunale di Viterbo con
ordinanza emessa in data 16 febbraio 1989, ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio
1963, n. 9, nella parte in cui non consente la predetta integrazione;
che, ad avviso del giudice rimettente, l'ipotesi in questione
rimane estranea alle molteplici declaratorie d'illegittimità di cui
è stata oggetto la normativa impugnata;
Considerato che la norma impugnata è stata già dichiarata
costituzionalmente illegittima, con specifico riguardo all'ipotesi de
qua, con la sentenza n. 373 del 1989;
che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9
gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e
riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori
diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui preclude
l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal
Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai
titolari di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con
sentenza n. 373 del 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1989:442 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte