Ordinanza n. 442/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/11/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della
legge della Regione Calabria 4 maggio 1990, n. 29 (Elevazione del
limite di età per collocamento a riposo), promosso con ordinanza
emessa il 22 gennaio 1992 dal Tribunale amministrativo regionale
della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, sui ricorsi
riuniti proposti da Malara Antonino contro la Regione Calabria ed
altro, iscritta al n. 182 del registro ordinanze 1992 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie
speciale, dell'anno 1992;
Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un procedimento in cui il ricorrente,
dipendente della Regione Calabria con prima qualifica dirigenziale,
aveva impugnato il provvedimento che lo collocava a riposo avendo
egli compiuto il sessantacinquesimo anno di età, il Tribunale
amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio
Calabria, con ordinanza emessa il 22 gennaio 1992, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, 117, primo comma, e 97, primo
comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'articolo unico della legge della Regione Calabria 4 maggio 1990,
n. 29;
che detta norma consente il trattenimento in servizio - a
domanda - sino al raggiungimento del limite massimo di servizio e
comunque non oltre il settantesimo anno di età dei dipendenti -
assunti prima del 6 aprile 1975 - inquadrati nella massima qualifica
dirigenziale (corrispondente alla seconda qualifica);
che il giudice a quo osserva come il ricorrente non possedesse,
al momento del collocamento a riposo, tale qualifica (pur essendo
egli tra i partecipanti al concorso per la copertura di alcuni posti
della suddetta seconda qualifica) e dubita della legittimità della
norma in quanto applicabile ai soli dirigenti con la citata "massima"
qualifica e non a tutti, indistintamente, i dirigenti;
che tale limitazione contrasterebbe con il principio desumibile
dalla legislazione statale - secondo cui la deroga alla regola
generale del collocamento a riposo a 65 anni di età si ispirerebbe
ad un miglior utilizzo del personale ed all'appagamento di esigenze
previdenziali - sì che la norma censurata risulterebbe per questo
verso lesiva degli artt. 3, primo comma e 117, primo comma, della
Costituzione;
che, sempre secondo il Tribunale rimettente, la legge regionale
si porrebbe sotto altro profilo in contrasto con l'art. 97, primo
comma, della Costituzione, là dove non assicura, attraverso una
disciplina transitoria, il trattenimento in servizio fino alla
conclusione dei procedimenti concorsuali in atto per la copertura dei
posti della massima qualifica dirigenziale (ai quali il ricorrente
nel giudizio a quo aveva bensì partecipato senza poter peraltro
essere inquadrato utilmente avendo compiuto i sessantacinque anni);
Considerato che questa Corte ha già dichiarato la manifesta
infondatezza della medesima questione con ordinanza n. 347 del 1992,
sulla base della generale regola del collocamento a riposo al
sessantacinquesimo anno di età, rispetto alla quale nessuna norma
derogatoria può valere a metro di legittimità;
che in tale decisione si è altresì sottolineato come
l'estensione delle eccezioni al principio resti nell'ambito della
valutazione del legislatore, statale o regionale;
che la censurata, differenziata, previsione del trattenimento in
servizio, collocandosi in tale ambito discrezionale, non trasmoda
nell'irrazionalità e non appare lesiva del richiamato art. 97 della
Costituzione;
che la questione è manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'articolo unico della legge della Regione Calabria
4 maggio 1990, n. 29 (Elevazione del limite di età per collocamento
a riposo), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 117,
primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio
Calabria, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:442 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte