Ordinanza n. 442/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/10/1995 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 53legge 689/1981
- art. 5legge 187/1993
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 53, legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), così come
modificato dall'art. 5 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187,
convertito dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, promosso con ordinanze
emesse:
1) il 4 aprile 1995 dal Tribunale militare di Verona nel
procedimento penale a carico di Moccia Alberto, iscritta al n. 357
del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1995;
2) l'11 aprile 1995 dal Tribunale militare di Padova nel
procedimento penale a carico di Dall'Agata Marco, iscritta al n. 389
del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1995 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Tribunale militare di Verona e il Tribunale
militare di Padova hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), così come modificato dall'art. 5 del decreto-legge
14 giugno 1993, n. 187, convertito dalla legge 12 agosto 1993, n.
296, nella parte in cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni
sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari;
che in uno dei giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non
fondata;
Considerato che i giudizi, riguardando l'identica questione, vanno
riuniti per essere decisi con un unico provvedimento;
che questa Corte, con sentenza n. 284 del 1995 ha già
dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 53 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte
in cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle
pene detentive brevi ai reati militari, secondo i principi di cui in
motivazione", e che, di conseguenza la questione ora proposta deve
essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. ordinanza n. 338
del 1995);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.
Il Presidente: CAIANIELLO
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:442 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte