Ordinanza n. 442/1997
Altra decisione · depositata il 23/12/1997 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
citata
- art. 68Costituzione
- art. 278Codice penale
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio sull'ammissibilità di conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato sollevato dal tribunale di Bergamo, nei confronti
della Camera dei deputati sorto a seguito della delibera adottata il
31 gennaio 1996 dalla Camera dei deputati relativamente alla
insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, comma primo, della
Costituzione, delle opinioni espresse dall'onorevole Roberto
Calderoli, oggetto del giudizio civile promosso dinanzi al tribunale
di Bergamo dal dott. Tommaso Buonanno, con ricorso depositato il 14
agosto 1997 ed iscritto al n. 79 del registro ammissibilità
conflitti;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1997 il giudice
relatore Fernanda Contri;
Ritenuto che il Tribunale di Bergamo, con ordinanza emessa il 29
maggio 1997, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato nei confronti della Camera dei deputati in ordine alla
deliberazione, adottata il 31 gennaio 1996, con la quale la Camera ha
approvato la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere
di dichiarare che i fatti per i quali è in corso un procedimento
civile, davanti al tribunale di Bergamo, nei confronti del deputato
Roberto Calderoli riguardano opinioni espresse da quest'ultimo
nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione;
che il giudizio di responsabilità pendente davanti al tribunale
di Bergamo - iniziato nei confronti del deputato Calderoli dal dottor
Tommaso Buonanno, all'epoca dei fatti sostituto procuratore della
Repubblica presso il tribunale di Bergamo - verte su dichiarazioni
ritenute diffamatorie rese dal convenuto nei riguardi dell'attore,
che aveva firmato una informazione di garanzia, nella quale si
ipotizzava il reato previsto dall'art. 278 cod. pen., per essersi il
deputato espresso, nel corso di un comizio, in termini lesivi
dell'onore e del prestigio del Presidente della Repubblica;
che il tribunale di Bergamo lamenta la menomazione delle
attribuzioni costituzionali del potere giudiziario a causa di un uso
ritenuto non corretto del potere, spettante alla Camera di
appartenenza, di decidere in ordine alla sussistenza dei presupposti
di applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, con
riferimento ai comportamenti per i quali il deputato Calderoli è
chiamato a rispondere, davanti al Tribunale ricorrente, dal dott.
Tommaso Buonanno;
Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37,
terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte
costituzionale è chiamata a deliberare senza contraddittorio in
ordine all'ammissibilità del conflitto di attribuzione, sotto il
profilo della sussistenza della "materia di un conflitto la cui
risoluzione spetti alla sua competenza", restando impregiudicata ogni
ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;
che la forma dell'ordinanza, utilizzata dal tribunale di Bergamo,
deve ritenersi idonea ad integrare il ricorso richiesto dall'art. 37
della legge n. 87 del 1953 per l'instaurazione del conflitto, in
considerazione del principio di tipicità dei provvedimenti del
giudice ed in conformità alla costante giurisprudenza di questa
Corte (v. ordinanze nn. 325 e 251 del 1997, n. 339 del 1996, n. 68
del 1993, nn. 229 e 228 del 1975);
che il tribunale di Bergamo è legittimato a sollevare il
conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente
la volontà del potere cui appartiene, nell'àmbito delle funzioni
giurisdizionali da esso esercitate per definire il giudizio di
responsabilità promosso nei confronti del deputato Calderoli, in
accordo con il principio ripetutamente affermato da questa Corte
secondo cui i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro
funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente
garantita, sono legittimati - attivamente e passivamente - ad essere
parte nei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato (v.
ordinanze nn. 325, 251, 132 del 1997, nn. 339, 269, 6 del 1996, n.
68 del 1993; sentenze nn. 375 e 265 del 1997, n. 379 del 1996, n. 231
del 1975);
che la Camera dei deputati è legittimata ad essere parte del
presente conflitto, in quanto organo competente, al pari del Senato
della Repubblica, a dichiarare definitivamente la volontà del potere
che rappresenta, in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione (v. ordinanze nn. 325 e 251 del 1997, n.
339 del 1996; sentenze nn. 375 e 265 del 1997, n. 129 del 1996, n.
443 del 1993, n. 1150 del 1988);
che, quanto al profilo oggettivo del conflitto, il tribunale di
Bergamo lamenta la menomazione della propria sfera di attribuzioni,
costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto
illegittimo, per erronea valutazione dei presupposti, del potere,
spettante alla Camera di appartenenza del parlamentare, di dichiarare
l'insindacabilità delle opinioni di quest'ultimo, a norma dell'art.
68, primo comma, della Costituzione (v. ordinanze nn. 325, 251 e 132
del 1997, n. 339 del 1996, n. 68 del 1993; sentenze nn. 1150 del
1988, n. 443 del 1993, n. 129 del 1996, nn. 375 e 265 del 1997).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal tribunale di
Bergamo nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso
indicato in epigrafe;
Dispone:
che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della
presente ordinanza al Tribunale di Bergamo, ricorrente;
che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza
siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo
presidente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:442 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte