Ordinanza n. 442/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/10/2000 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 60legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 21legge 319/1976
- art. 22legge 319/1976
- art. 21d.l. 79/1995
- art. 3d.l. 79/1995
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale), promossi con due ordinanze emesse il 7 aprile 1994 dal
pretore di Reggio Emilia, iscritte ai nn. 296 e 363 del registro
ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 23 e 27, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2000 il giudice
relatore Valerio Onida.
Ritenuto che il pretore di Reggio Emilia, con due ordinanze del
medesimo tenore emesse il 7 aprile 1994 e pervenute l'8 maggio (r.o.
n. 296 del 2000) e il 29 maggio 2000 (r.o. n. 363 del 2000), nel
corso di procedimenti penali per reati di inquinamento delle acque,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 60, secondo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella
parte in cui esclude l'applicazione delle pene sostitutive al reato
previsto dall'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per
la tutela delle acque dall'inquinamento);
che l'autorità remittente denuncia la disposizione per
irragionevolezza e per disparità di trattamento rispetto ad altre
fattispecie in materia di tutela ambientale, ritenute di analoga
o maggiore gravità.
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 254 del 1994, ha
già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, secondo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, proprio nella parte in
cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti
dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e con
successiva ordinanza n. 213 del 1995 ha dichiarato la medesima
questione manifestamente inammissibile;
che, a prescindere dalle modifiche recate all'art. 21 della
legge n. 319 del 1976 dall'art. 3 del decreto legge 17 marzo 1995,
n. 79, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, la questione va
pertanto dichiarata manifestamente inammissibile (cfr., da ultimo,
ordinanze n. 46 e n. 366 del 1999).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Reggio
Emilia con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 ottore 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:442 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte